Proposta di ricollocamento incompatibile con le esigenze del caregiver: l'obbligo di repêchage non è assolto

Proposta di ricollocamento incompatibile con le esigenze del caregiver: l'obbligo di repêchage non è assolto

  • 13 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 18063 del 3 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha rafforzato la tutela del lavoratore che assiste un familiare disabile, chiarendo i contorni dell'obbligo di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento deve rappresentare un'extrema ratio. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a esplorare ogni possibilità di ricollocamento del dipendente, anche in mansioni inferiori, agendo secondo i principi di correttezza e buona fede. La Corte ha precisato che tale obbligo assume una valenza ancora maggiore quando il lavoratore è beneficiario dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992. Nel caso esaminato, l'azienda aveva proposto una ricollocazione con un orario di lavoro incompatibile con le necessità di assistenza del dipendente al proprio coniuge invalido. Il lavoratore aveva manifestato la sua disponibilità ad accettare qualsiasi altra mansione, a condizione di mantenere un orario compatibile con le sue esigenze. Secondo la Cassazione, il rifiuto del lavoratore a una proposta inadeguata non legittima automaticamente il licenziamento. È onere del datore di lavoro dimostrare di aver ricercato e proposto tutte le posizioni lavorative disponibili compatibili con le esigenze personali del dipendente, specialmente se legate a doveri di solidarietà familiare. Se esistono alternative praticabili e non vengono offerte, l'obbligo di repêchage non può considerarsi assolto e il licenziamento risulta illegittimo.