L’azienda non è la sede “protetta” per la conciliazione

L’azienda non è la sede “protetta” per la conciliazione

  • 13 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
La conciliazione sindacale non può validamente concludersi in sede aziendale, poiché tale sede non rientra tra le cosiddette “sedi protette”, mancando di quella neutralità necessaria a garantire, insieme all’effettività dell’assistenza sindacale, la libera determinazione del lavoratore alla sottoscrizione dell’accordo. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza dell’8 aprile 2025 n. 9286 la quale, in continuità con un precedente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Corte Cass. Sez. lav. 10065 del 2024; Corte Cass. Sez. lav. n. 25796 del 2023), torna a pronunciarsi sui presupposti di validità delle conciliazioni sindacali ex art. 411 comma 3 c.p.c. Secondo i giudici di legittimità, in primo luogo, perché la conciliazione sia valida, è indispensabile che il lavoratore sia pienamente consapevole della natura dell’atto transattivo e delle rinunce che tale atto inevitabilmente comporta. L’assistenza del sindacato, quindi, deve essere effettiva e deve consistere, tra l’altro, in esaurienti spiegazioni sulla portata e conseguenze dell’atto transattivo. Il sindacalista, pertanto, deve garantire al lavoratore un’assistenza reale, aiutandolo a comprendere e valutare la convenienza dell’accordo rispetto all’oggetto della lite, accertandosi che la sua volontà non sia stata coartata o condizionata (anche) dal datore di lavoro. Il sindacalista, inoltre, dovrà assicurarsi che il lavoratore sia pienamente informato e consapevole circa i diritti oggetto di rinunce e circa la portata di tali atti abdicativi o transattivi. Tuttavia, precisa la sentenza, la sola effettività dell’assistenza non basta. In continuità con alcuni recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (tra cui la già citata sentenza Cass. 10065 del 2024), la conciliazione sindacale sarà inoppugnabile solo se sottoscritta presso la sede sindacale. La sede di sottoscrizione dell’accordo, dunque, non è un elemento neutro, ma contribuisce direttamente alla funzionalità delle tutele che devono essere garantite al lavoratore e, quindi, all’effettività dell’assistenza. Tale orientamento sembra, però, contrastare con altre decisioni della Corte di Cassazione. Con ordinanza del 18 gennaio 2024, n. 1975, infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la conciliazione sottoscritta in sede sindacale è inoppugnabile. È sufficiente, infatti, che il personale sia pienamente informato dal sindacalista riguardo le conseguenze giuridiche derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo. L’accordo, in altri termini, è valido se il lavoratore ha effettivamente ricevuto una adeguata informativa, ancorché l’intesa sia stata sottoscritta in sede aziendale. Alla luce del contrasto interpretativo e della delicatezza della materia, appare auspicabile un intervento nomofilattico della Suprema Corte per fornire chiarezza definitiva sulla questione che interessa imprese e lavoratori. Nel frattempo, agli operatori è consigliato privilegiare le sedi espressamente protette: quella giudiziale (art. 420 c.p.c.); le commissioni di conciliazione istituite presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2 c.p.c.); le Commissioni di Certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010); le sedi sindacali (art. 411, comma 3 c.p.c.) e i collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.).

Fonte: SOLE24ORE