Trattenuta prima della sanzione
- 13 Ottobre 2025
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Con l'ordinanza n. 26607/2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la trattenuta in busta paga a titolo di risarcimento per un danno causato dal lavoratore è illegittima se effettuata prima della formale comunicazione della sanzione disciplinare. Nel caso di specie, un'azienda aveva operato una trattenuta sulla retribuzione di un magazziniere per i danni a un muletto, prima ancora di comunicargli il provvedimento di rimprovero scritto. La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Brescia, la quale aveva giudicato illegittima tale trattenuta anticipata. Il fulcro della decisione risiede nell'interpretazione della contrattazione collettiva (nello specifico, il CCNL Autotrasporto merci e logistica), che può subordinare l'azione risarcitoria del datore di lavoro al preventivo e corretto esercizio del potere disciplinare. Come evidenziato nella sentenza di merito, poi confermata in Cassazione: “poiché la volontà delle parti sociali espressa nella disposizione del CCNL applicato nel rapporto di lavoro ha previsto, quale unica possibilità per il datore di lavoro di far valere il risarcimento del danno derivante da un comportamento inadempiente del lavoratore, la preventiva irrogazione della sanzione disciplinare in funzione di garanzia del lavoratore subordinato”. Di conseguenza, anche se la responsabilità del lavoratore per il danno è accertata, il datore di lavoro non può procedere a una trattenuta diretta sulla retribuzione se non rispetta la sequenza procedurale imposta dal CCNL: prima la conclusione dell'iter disciplinare con la comunicazione della sanzione, e solo successivamente l'eventuale richiesta risarcitoria tramite trattenuta. Solo nel caso in cui il CCNL non preveda l’obbligo della preventiva contestazione si può operare la trattenuta prima della conclusione del procedimento disciplinare o anche senza.