Restituzione delle quote di trattamento integrativo indebitamente riconosciute

Restituzione delle quote di trattamento integrativo indebitamente riconosciute

  • 13 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
L’amministrazione finanziaria, attraverso la risoluzione 51/2025 del 6 ottobre provvede a diffondere i codici tributo che i sostituti d’imposta pubblici e privati dovranno utilizzare per versare, tramite modello F24, le quote di trattamento integrativo dei redditi indebitamente riconosciute ai dipendenti e riscontrate a seguito di controllo sostanziale. Il trattamento integrativo del reddito, lo ricordiamo, è stato istituto dall’articolo 1 del decreto legge 3/2020 e viene automaticamente attribuito dai sostituti d’imposta ai lavoratori che soddisfano le condizioni previste, ovvero reddito non superiore a 15.000 euro oppure, in caso di capienza d’imposta, fino al massimo di 28.000 euro. L’importo spettante ai dipendenti, nel limite di 1.200,00 euro da rapportare al periodo di lavoro, viene dunque riconosciuto automaticamente dal datore, il quale ne compensa il valore con il codice tributo 1701, salvo successivo recupero in sede di conguaglio (risoluzione 35/2020). In particolare, al fine di restituire gli importi indebitamente riconosciuti a seguito di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, vengono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nella sezione erario del modello F24 per i sostituti d’imposta privati: 
codice 7909 denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”; 
codice 7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale”. Nei campi “codice ufficio” e “codice atto” andranno inserite le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato dall’amministrazione finanziaria, mentre nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, andrà indicato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione. Non occorre valorizzare il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” I sostituti d’imposta del settore pubblico dovranno invece utilizzare i codici 700E e 701E per il versamento degli importi indebitamente compensati, comprensivi di interessi e per le sanzioni, indicando nel “codice ufficio” e nel “codice atto”, le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato. Sempre per i sostituti pubblici il campo “riferimento B” dovrà essere valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.

Fonte: SOLE24ORE