Ricorso per attività antisindacale anche non immediato

Ricorso per attività antisindacale anche non immediato

  • 13 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
Ai fini dell’azione prevista dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori contro una condotta antisindacale, il comportamento del datore di lavoro può considerarsi attuale anche dopo il cessare dell’azione lesiva, se gli effetti dell’illecito continuano a prodursi o se permane un pregiudizio per l’attività del sindacato. Con questo principio la Corte di cassazione (ordinanza 26618/2025) ribadisce alcuni principi di grande importanza nelle controversie di natura sindacale. Il caso trae origine da un ricorso promosso da un’organizzazione sindacale, in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, contro un’azienda di logistica, accusata di comportamento antisindacale per aver sanzionato con una multa di tre ore di retribuzione i dipendenti che avevano aderito a uno sciopero. Il Tribunale aveva riconosciuto la condotta come antisindacale, ordinando la cessazione del comportamento e la restituzione delle somme trattenute. A seguito dell’opposizione dell’azienda, lo stesso Tribunale ha però revocato il precedente provvedimento, dichiarando inammissibile la domanda del sindacato per carenza di interesse ad agire, ritenendo che la condotta contestata fosse ormai esaurita. La Corte d’appello ha confermato tale impostazione, sostenendo che, essendo trascorsi alcuni mesi tra i fatti e la proposizione del ricorso, mancasse l’attualità della condotta e che il sindacato non avesse dimostrato il pericolo di reiterazione. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del sindacato, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte territoriale. Secondo la Suprema corte, l’interesse ad agire secondo l’articolo 28 non può essere escluso per il solo decorso del tempo o per la rimozione parziale degli effetti da parte del datore di lavoro. Ciò che rileva è la persistenza di un pregiudizio per la libertà e l’attività sindacale o la permanenza degli effetti della condotta lesiva. Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ricorda che l’attualità della condotta antisindacale «non è esclusa dall’esaurirsi della singola azione del datore di lavoro» qualora questa, per la sua portata intimidatoria o per la situazione di incertezza che genera, continui a ostacolare l’esercizio dell’attività sindacale. È quindi sufficiente che gli effetti della condotta permangano, anche solo in via riflessa, per legittimare l’intervento giudiziario. La Cassazione aggiunge che l’articolo 28 non prevede alcun termine di decadenza per l’azione: spetta all’organizzazione sindacale valutare autonomamente i tempi dell’intervento, purché il comportamento contestato o i suoi effetti siano ancora in atto. Inoltre, l’organo giudicante non può ritenere venuto meno l’interesse del sindacato solo perché il datore di lavoro ha restituito spontaneamente le somme o revocato le sanzioni dopo un primo provvedimento favorevole: l’interesse permane fino al definitivo accertamento dell’illegittimità e alla rimozione integrale degli effetti. Questa decisione conferma una lettura sostanziale del requisito della “attualità” richiesta dall’articolo 28, che non si concentra sull’immediatezza temporale ma guarda alla persistenza del danno arrecato alla libertà sindacale. Una lettura coerente con la giurisprudenza della Corte che, tuttavia, merita un’applicazione rigorosa, onde evitare di svuotare di senso un requisito, quello dell’attualità della condotta, che lo Statuto considera centrale per accedere alla speciale tutela dell’articolo 28.

Fonte: SOLE24ORE