Agevolazioni per alloggi destinati ai lavoratori del settore del turismo
- 13 Ottobre 2025
- Pubblicazioni
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025 del Ministero del Turismo, che indica tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo, in attuazione dell’art. 14, D.L. n. 95/2025. Il Decreto individua anche i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse. Al fine di migliore il benessere dei lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, viene quindi data attuazione alla norma che prevede condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso ai soggetti beneficiari. Al Titolo II, “Contributi in conto capitale”, viene stabilito che possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitino attività d’impresa nel settore turistico identificati dai codici ATECO di cui alla tabella riportata nel Decreto e che soddisfino precisi requisiti. Tali soggetti devono disporre dell’immobile oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario. L’immobile oggetto dell’intervento dev’essere destinato per un periodo non inferiore a 9 anni successivi al completamento dell’investimento, ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e il canone di locazione applicato ai dipendenti dev’essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale. Sono ammissibili progetti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; i progetti devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento e devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l’impresa turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. I contributi in conto capitale sono erogati tramite procedure valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico. Le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Al Titolo III, rubricato “Contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati ai lavoratori nel turismo”, si prevede l’erogazione di contributi ai soggetti che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I contributi possono riguardare sia un’unica unità immobiliare sia diverse unità immobiliari, purché insistenti nella stessa Provincia della struttura turistico-ricettiva a cui gli alloggi sono asserviti o, comunque, nel raggio di 40 km. Gli immobili devono essere nella disponibilità del soggetto beneficiario, in forza di titolo di proprietà o in forza di contratto di locazione registrato, il cui uso è destinato per l’alloggio di lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Possono essere oggetto di contributo unità immobiliari per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori, che siano funzionali entro 24 mesi dalla presentazione della domanda. Per i canoni di locazione si applica un contributo diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali da sostenere per almeno 5 anni e fino a un massimo di 10 anni, con il limite massimo del contributo di 3.000 euro annui per posto letto. Le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono anche fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni.