Nel caso oggetto del decreto del Tribunale di Bologna del 22 settembre 2025, una società aveva inviato, nei mesi di marzo, aprile, giugno e luglio 2025, alcune missive direttamente i propri dipendenti, nelle quali esponeva la propria posizione su argomenti oggetto di trattativa sindacale. Le articolazioni territoriali di alcune sigle sindacali avevano convenuto in giudizio la società, contestando sia le modalità di comunicazione che il contenuto di dette missive, ritenute lesive della loro immagine e della loro reputazione. In particolare, tali sigle chiedevano all'autorità giudiziaria l'accertamento del carattere antisindacale della condotta aziendale, per aver:
posto in essere comportamenti atti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto allo sciopero, scavalcando i sindacati e comunicando direttamente con i lavoratori nell'ambito di una vertenza sindacale, condividendo con essi informazioni non corrispondenti al vero ed esprimendo giudizi negativi sulle iniziative di sciopero;
gravemente danneggiato la loro immagine e la loro credibilità, compromettendone la capacità di rappresentanza e di proselitismo. Sulla base di tali presupposti, veniva richiesto all'autorità giudiziaria di:
ordinare alla società di interrompere ogni comunicazione diretta con i lavoratori;
condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti;
disporre l'affissione del decreto per 30 giorni presso le bacheche di tutti i siti aziendali e
adottare ogni altra misura idonea a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale.
Costituitasi in giudizio, la società contestava integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dalle sigle sindacali, sostenendo che le comunicazioni, inviate direttamente ai lavoratori nel corso di trattative sindacali, non avevano in alcun modo ostacolato il libero svolgimento della loro attività ovvero leso la loro immagine e, pertanto, non poteva esserle attribuita alcuna condotta antisindacale. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla controversia, ha ricordato che l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) tutela le organizzazioni sindacali dal comportamento illegittimo del datore di lavoro teso ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale. Tale disposizione attribuisce al giudice il potere di ordinare al datore di lavoro la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti. Sul punto il Tribunale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere “i beni” protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario – né, comunque, sufficiente – uno specifico intento elusivo da parte del datore di lavoro”. Ciò in quanto “l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale” (cfr. Cass n. 13726/2014; Cass. n. 9250/2007). Entrando nel merito del caso di specie, il Tribunale ha rilevato che le sigle sindacali ricorrenti hanno considerato comportamento antisindacale la comunicazione diretta ai lavoratori, da parte dell'azienda, della propria posizione su argomenti oggetto di trattativa, constandone sia le modalità di comunicazione che il contenuto. Secondo il Tribunale questa condotta datoriale, in assenza di ulteriori allegazioni, non risulta oggettivamente idonea a ledere le prerogative sindacali. Non è emerso, infatti, che tali comunicazioni abbiano concretamente ostacolato l'attività sindacale, limitato l'esercizio del diritto di sciopero né, tantomeno, compromesso l'immagine del sindacato. A sostegno della sua posizione, il Tribunale ha osservato che, dalla lettura delle missive, emerge come la società si sia limitata a precisare la propria posizione al tavolo delle trattative, senza in alcun modo interferire sul regolare svolgimento delle trattative sindacali in corso. In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dalle sigle sindacali, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL