Il distacco illecito resta somministrazione fraudolenta
- 3 Ottobre 2025
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Con la Sentenza n. 32041 del 26 settembre 2025, la Suprema Corte precisa che quando il distacco di lavoratori viene utilizzato con finalità elusive delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, esso integra il reato di somministrazione illecita previsto dall'art. 38-bis D.Lgs. n. 81/2015, configurandosi come reato di pericolo a struttura eventualmente permanente, che si perfeziona con l'accordo tra somministratore e utilizzatore e perdura nella fase esecutiva; non rileva, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, il richiamo difensivo al contratto di rete, il quale non vale a legittimare l'operazione di distacco se diretto a mascherare l'impiego fraudolento di manodopera.