Immediatezza della contestazione da intendere in maniera relativa
- 1 Ottobre 2025
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Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere considerato in maniera relativa, correlata al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 26003/2025 del 24 settembre. Il caso trae origine da una serie di contestazioni disciplinari avviate da una banca nei confronti di un dipendente, riferite a sei addebiti disciplinari e culminate con l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per sei giorni, impugnata dal dipendente. La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare in relazione a uno degli addebiti, consistente nella mancata diligenza nell’esecuzione di disposizioni di pagamento a valere sul conto di un cliente, condannando il dipendente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Il dipendente ha presentato ricorso in Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per aver considerato legittima la sanzione nonostante avesse escluso la rilevanza disciplinare di cinque dei sei episodi contestati. Ad avviso della Suprema corte, la tesi appare priva di ogni logica giuridica, non risultando in alcun modo che la società avesse inteso subordinare la sanzione all’accertamento dell’esistenza di tutti gli episodi contestati e ben potendo essere legittima la sanzione, anche espulsiva, irrogata per più addebiti e sorretta anche soltanto da uno di essi (Cassazione 2579/2009). Il dipendente, inoltre, ha contestato la tempestività del procedimento disciplinare nonché la tardività della sanzione, comunicata a mesi di distanza dalla conclusione del procedimento disciplinare. Anche tali motivi sono stati rigettati dalla cassazione. Con riferimento alla tempestività del procedimento disciplinare, la Corte rammenta che si tratta di un principio pluridirezionale. La ratio, infatti, è da un lato quella di garantire il diritto di difesa del lavoratore, agevolato nell’addurre elementi di giustificazione a breve intervallo di tempo dall’infrazione, dall’altro di non perpetuare in capo al dipendente l’incertezza sulla sorte del rapporto. Ciò premesso, ad avviso della Corte la nozione dell’immediatezza deve essere intesa in maniera relativa, quindi da correlare al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, imponendo un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti da considerare con riferimento al tempo in cui sono conosciuti dal datore, non a quello in cui sono avvenuti (Cassazione 29480/2008). In tale contesto, il datore ha il diritto di effettuare le verifiche preliminari necessarie intese ad accertare i fatti e la loro gravità (Cassazione 5546/2010). La Corte, infine, ritiene inammissibile il motivo sulla tardività dell’irrogazione della sanzione, trattandosi di un’eccezione in senso stretto e in quanto tale da proporre in primo grado, con la memoria di costituzione, con onere a carico del ricorrente di dimostrare di averla sollevata tempestivamente in primo grado.
Fonte: SOLE24ORE