Cassa integrazione: il verbale della consultazione sindacale non ha scadenza

Cassa integrazione: il verbale della consultazione sindacale non ha scadenza

  • 1 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
Nella pronuncia n. 7187 del 17 luglio 2025, pubblicata il 3 settembre, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema della validità sotto il profilo temporale del verbale sottoscritto con le organizzazioni sindacali a valle dell'esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale per accedere alla CIGO. L'organo giudicante ha avuto modo di confermare che detto verbale non perde validità ed è idoneo anche a richiedere ulteriori periodi di CIG riconducibili allo stesso evento compreso nel verbale. Il datore di lavoro, a causa di difficoltà finanziarie generate da una diminuzione degli ordinativi causata dalla pandemia da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina, chiedeva l'intervento della CIGO a far data dal 28 febbraio 2022 e per una durata massima prevedibile di sette settimane, a zero ore, da fruirsi in maniera non consecutiva in relazione a dodici lavoratori subordinati. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 148/2015, l'azienda inviava comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali con cui stipulava il 24 febbraio 2022 il relativo accordo e, successivamente, presentava domanda di accesso alla prestazione. La sede INPS competente rilasciava le relative autorizzazioni per l'attivazione delle CIGO: 
per cinque settimane dal 28 febbraio 2022 al 3 aprile 2022
e per ulteriori cinque settimane dal 18 aprile 2022 al 22 maggio 2022. Il beneficiario utilizzava solo sei settimane rispetto alle sette riportate nel verbale richiamato. Successivamente l'azienda, con istanza del 31 maggio 2022, chiedeva di potersi avvalere della restante settimana. La domanda veniva rigettata con provvedimento di diniego sull'assunto “che l'azienda non ha assolto all'obbligo dell'esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; la documentazione allegata inerente la consultazione sindacale fa riferimento a una procedura già esaurita con l'autorizzazione delle precedenti domande”. La società proponeva ricorso al TAR Lombardia chiedendo l'annullamento del diniego. Il Tribunale territoriale competente accoglieva il ricorso. L'INPS proponeva appello affidando il gravame ad un unico motivo di doglianza: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 148 del 2015, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies, 2° comma, della legge n. 241 del 1990. Motivazione insufficiente e contraddittoria.”. In particolare l'INPS riteneva che il Tar avesse erroneamente applicato l'art. 14 D.Lgs. 148/2015, atteso che la società appellata avrebbe omesso di far precedere la (terza) richiesta (poi respinta) di ammissione alla CIGO dall'accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal momento che quello che ha preceduto l'originaria istanza non poteva più essere considerato a questi fini, poiché l'impresa avrebbe dovuto indicare nella domanda le informazioni richieste dalla disposizione citata, allegando copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali e copia dell'eventuale verbale di consultazione. Il Consiglio di Stato prende le mosse dal disposto dell'art. 14 D.Lgs. 145/2015, a mente del quale “nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati”. Il secondo comma dell'articolo in questione stabilisce che a tale comunicazione segua un esame congiunto tra le parti sociali “della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa”. La normava applicabile, dunque, prevede che la società che intenda accedere alla CIGO debba preventivamente darne opportuna comunicazione alle OO.SS. e successivamente verificare con loro le condizioni per accedere alla CIGO e, nel caso di specie, tale obbligo veniva assolto. La norma non prevede alcuna scadenza alla comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative e all'accordo raggiunto con quelle che avessero inteso partecipare. Il Consiglio di Stato condivide la posizione del TAR secondo cui: “essendo stata prevista la possibilità di fruizione non consecutiva della C.I.G.O., non poteva ritenersi esaurito l'accordo posto a fondamento della stessa; del resto, lo stesso Istituto con riguardo alla domanda, basata sull'identico Accordo sindacale, formulata dalla ricorrente in data 28 aprile 2022, ovvero circa un mese prima di quella oggetto di controversia, ha riconosciuto quattro settimane di Cassa integrazione ai dipendenti di quest'ultima”. Si evidenzia, inoltre, nella sentenza che se l'Amministrazione avesse inteso interpretare le disposizioni applicabili nei sensi indicati nel suo appello, avrebbe dovuto pretendere l'invio della documentazione indicata nell'art. 14 già a seguito della seconda istanza di accesso alla CIGO. Né è risultata condivisibile la tesi dell'INPS secondo cui la mancanza di un nuovo accordo avrebbe impedito il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, visto che il Verbale di accordo sindacale del 24 febbraio 2022 sarebbe stato sottoscritto soltanto da una rappresentanza sindacale e da uno soltanto dei rappresentanti R.S.U. Tale motivazione è risultata inammissibile in primis perché non contenuta nel provvedimento impugnato e in ogni caso a norma dell'art. 14. Detta previsione non impone il raggiungimento dell'accordo con tutte le sigle sindacali, ma soltanto che si proceda alla comunicazione preventiva alle RSA, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, cui deve seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. Utile sul punto appare il richiamo alla pronuncia del TAR Lombardia - Brescia n. 1080/2016 che, richiamando proprio l'art. 14 D.Lgs. 148/2015, ricorda come la comunicazione preventiva a carico del datore di lavoro che intende accedere alla CIGO può essere solo su richiesta delle parti seguita da un esame congiunto e, in ogni caso, detto esame può dare origine - o no - a un accordo sindacale per la gestione di alcuni aspetti organizzativi (ad es., la distribuzione degli orari di lavoro nel caso di riduzione parziale dell'attività produttiva). La non obbligatorietà che la procedura di accesso ala CIGO si concluda con un accordo fa emergere la finalità perseguita dal legislatore che è quella di garantire assoluta trasparenza delle strategie aziendali nelle situazioni di crisi, in modo che l'interesse dei lavoratori riceva la migliore tutela possibile, non già quella di impedire l'accesso all'ammortizzatore sociale. La pronuncia induce ad una riflessione sul valore essenziale che assume nella procedura sindacale di accesso alla cassa integrazione, non solo l'informativa sindacale, che deve rigorosamente presentare contenuti richiesti dalla legge, ma anche, ove presente, il verbale,che deve risultare il più possibile completo nella definizione delle modalità di accesso all'ammortizzatore sociale.

Fonte: SOLE24ORE