Durante una trattativa sindacale l’azienda può comunicare con i dipendenti

Durante una trattativa sindacale l’azienda può comunicare con i dipendenti

  • 26 Settembre 2025
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Durante le trattative sindacali, il datore di lavoro può liberamente comunicare con i dipendenti per esprimere la posizione dell’azienda, se questa iniziativa non ostacola il regolare svolgimento del confronto in corso al tavolo negoziale. Il datore che, nel corso di una vertenza sindacale prolungatasi mesi, invia ai dipendenti una serie di comunicazioni in cui prende posizione sugli argomenti oggetto di confronto con la controparte sindacale non si rende, per ciò stesso, responsabile di una condotta lesiva dei diritti del sindacato. Se il datore, mediante le periodiche comunicazioni veicolate ai lavoratori, si è limitato a spiegare la posizione aziendale al tavolo delle trattative e non è intervenuto per frapporsi al loro svolgimento, la censura di antisindacalità è priva di rilievo. Queste conclusioni sono state espresse dal Tribunale di Bologna (decreto del 22 settembre 2025) in merito al ricorso promosso, in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, unitariamente da più sigle sindacali territoriali, a cui avviso il datore di lavoro, interagendo direttamente con i dipendenti su materie portate al tavolo negoziale, aveva ostacolato l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale. Il datore di lavoro ha effettivamente inviato ai lavoratori cinque missive in un arco temporale compreso tra marzo e luglio 2025 per informarli sulla posizione dell’azienda in merito ad argomenti sviluppati nelle trattative in corso con le sigle sindacali. La posizione espressa nel ricorso era che l’impresa, mediante i ripetuti comunicati al personale, aveva finito per scavalcare i sindacati, minando la loro immagine ed esprimendo giudizi critici con informazioni non veritiere. I sindacati ritenevano, quindi, antisindacale la condotta della società e il ricorso si concludeva con la richiesta al giudice di ordinare all’impresa di interrompere ogni comunicazione diretta con i lavoratori. Il giudice di Bologna ha respinto il ricorso, aderendo alla tesi datoriale per cui la trasmissione ai lavoratori delle comunicazioni in cui veniva espresso il punto di vista dell’impresa durante le trattative non è indice di condotta antisindacale. L’articolo 28 tutela le associazioni sindacali in presenza di condotte datoriali che, sul piano oggettivo e anche a prescindere dall’intenzionalità, impediscono o comprimono l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale. Il Tribunale rimarca che l’invio di missive ai dipendenti per comunicare la posizione dell’azienda rispetto ad argomenti che sono in discussione nel tavolo sindacale non, è di per sé, un attacco alla libertà e ai diritti del sindacato, né mina il prestigio del sindacato. È una decisione che merita attenzione, perché conferma che, così come i sindacati devono poter esercitare in azienda i diritti sindacali di cui sono portatrici nell’interesse della collettività dei lavoratori, al datore non è impedito di far conoscere ai dipendenti la posizione aziendale nel corso delle trattative.

Fonte: SOLE24ORE