DPI non indossati e vigilanza del datore di lavoro

DPI non indossati e vigilanza del datore di lavoro

  • 26 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, la Corte di Cassazione, ribadisce un principio fondamentale in materia di infortuni: la responsabilità datoriale non si esaurisce con la mera fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Nel caso di un lavoratore infortunatosi gravemente a un occhio, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. richiede al datore di lavoro non solo di predisporre le misure di protezione, ma anche di vigilare attivamente affinché queste siano concretamente e costantemente utilizzate dai dipendenti (nel caso deciso occhiali protettivi). Viene così delineata la ripartizione dell'onere della prova tra le parti:
▪️Il lavoratore deve allegare l'inadempimento datoriale e provare il fatto storico dell'infortunio, il danno subito e il nesso causale con l'attività lavorativa.
▪️Il datore di lavoro, per liberarsi da responsabilità, deve fornire la prova positiva di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l'evento, inclusa un'efficace e costante attività di vigilanza sull'uso dei DPI. La violazione dell'obbligo di vigilanza non deve essere provata dal lavoratore, poiché rientra tra gli oneri che il datore deve dimostrare di aver assolto. La condotta negligente del lavoratore (come il mancato uso dei DPI forniti) non esclude la responsabilità datoriale, a meno che non integri un "rischio elettivo", ovvero un comportamento del tutto abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle mansioni affidate.