Nello staff leasing garantita la stabilità del rapporto di lavoro
- 25 Settembre 2025
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Lo staff leasing è uno strumento contrattuale del tutto coerente con il diritto comunitario. Con l’affermazione di questo principio, contenuto nella sentenza 1557/2025, il Tribunale del lavoro di Bari affronta un tema giuridico di grande attualità: la compatibilità tra lo staff leasing – cioè la somministrazione a tempo indeterminato con missione presso l’utilizzatore anch’essa a tempo indeterminato – e i vincoli previsti dalla Direttiva 2008/104/CE. Un tema molto caldo, affrontato già da diverse sentenze di merito (con indirizzi contrastanti) tanto da finire anche all’esame della Corte di giustizia europea, di cui si attende la pronuncia. La decisione si distingue per l’approccio fedele al dato normativo e per un’analisi molto accurata delle fonti comunitarie. Il caso riguardava un lavoratore appartenente alle categorie protette dalla legge 68/1999, impiegato per oltre sei anni presso la stessa azienda utilizzatrice tramite contratti di somministrazione stipulati con un’agenzia per il lavoro. Il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un abuso dello schema della somministrazione, usato per esigenze strutturali e non temporanee, e ha chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, chiarendo che lo staff leasing è legittimo in base alla normativa italiana e non è in contrasto con la disciplina europea. L’articolo 31, comma 1, del Dlgs 81/2015 consente infatti la somministrazione a tempo indeterminato in determinate ipotesi, tra cui i casi previsti dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. Il giudice ha inoltre richiamato l’articolo 34 del medesimo Dlgs 81/2015, che impone all’agenzia l’obbligo di mantenere il lavoratore in disponibilità tra una missione e l’altra, con il diritto all’indennità corrispondente. Il Tribunale arriva a tale conclusione facendo leva sulla distinzione tra somministrazione a termine e staff leasing. La Direttiva 2008/104/CE, all’articolo 1, limita il proprio ambito di applicazione ai lavoratori assegnati «temporaneamente» a un’impresa utilizzatrice. La temporaneità è il presupposto affinché trovino applicazione le tutele previste dalla direttiva, tra cui l’obbligo di parità di trattamento (articolo 5) e il diritto a essere informati dei posti vacanti (articolo 6). Quando, invece, il rapporto tra lavoratore e agenzia è a tempo indeterminato e la missione non è limitata nel tempo, il contesto giuridico è radicalmente diverso: la stabilità del rapporto esclude di per sé la precarietà che la direttiva mira a contrastare. Il giudice evidenzia, quindi, il fatto che la missione a tempo indeterminato, se fondata su un rapporto di somministrazione parimenti a tempo indeterminato, è estranea all’ambito applicativo della Direttiva 2008/104/CE. In questa prospettiva, la normativa nazionale non solo è compatibile con il diritto europeo, ma risponde a un’esigenza concreta di flessibilità organizzativa e continuità occupazionale. La sentenza valorizza, infine, il fatto che nel modello dello staff leasing non si produce alcuna elusione delle tutele: il lavoratore gode della stabilità del contratto, dell’indennità di disponibilità e di prospettive concrete di ricollocamento. Viene valorizzata, quindi, una distinzione - quella tra contratto a termine e staff leasing – che altri Tribunali hanno invece assottigliato o addirittura negato.
Fonte: SOLE24ORE