Aree montane: incentivi per personale sanitario, scolastico, imprese e smart working

Aree montane: incentivi per personale sanitario, scolastico, imprese e smart working

  • 25 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 131, che affronta lo spopolamento e le diseguaglianze territoriali nelle aree montane, sostenendo la sanità e l’istruzione, promuovendo l’imprenditoria giovanile e incentivando l’uso del lavoro agile, con un sistema di crediti d’imposta e contributi previdenziali che mira a rendere più attrattive le aree montane e garantire servizi essenziali alla popolazione residente. Nel complesso la Legge stanzia 200 milioni di euro all’ anno per il triennio 2025 – 2027 per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. L’art. 6 prevede misure di valorizzazione per la sanità di montagna: i titoli di carriera acquisiti dagli operatori sanitari in strutture situate nei Comuni montani valgono il doppio nei concorsi del Servizio sanitario nazionale, costituendo anche titolo preferenziale per gli incarichi di direzione sanitaria dopo almeno 3 anni di servizio. Per incentivare la permanenza dei professionisti sanitari, sono introdotti contributi sotto forma di credito d’imposta fino a 2.500 euro annui (o 3.500 in comuni con minoranze linguistiche storiche) per chi prende in locazione o acquista un’abitazione ai fini di servizio in comuni montani, con un sostegno pari al 60% delle spese di affitto o mutuo, elevato al 75% in presenza di minoranze. Viene, inoltre, istituito un emolumento accessorio per il personale sanitario che opera in montagna, finanziato con 20 milioni di euro annui, mentre Regioni e Province autonome possono introdurre ulteriori incentivi. L’art. 7 disciplina le scuole di montagna, includendo infanzia, primaria e secondaria situate nei Comuni classificati montani o con plessi in tali aree. Per il personale scolastico è previsto un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie di supplenza e nella mobilità, con ulteriori incrementi per chi presta servizio in pluriclassi. Anche per docenti e operatori scolastici sono previsti crediti d’imposta fino a 2.500 euro (o 3.500 nei comuni montani con minoranze linguistiche) per le spese di locazione o mutuo legate al trasferimento in zone montane, con un limite complessivo di 20 milioni annui. L’art. 25 introduce misure fiscali a favore delle imprese montane avviate da giovani: piccole imprese, microimprese, società e cooperative che avviano una nuova attività nei Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e hanno titolari o soci sotto i 41 anni beneficiano di un credito d’imposta calcolato sulla differenza tra l’imposta ordinaria e quella con aliquota ridotta al 15%, entro un massimo di 100.000 euro di reddito (150.000 nei Comuni con minoranze linguistiche), per l’anno di avvio e i 2 successivi. Il fondo stanziato è di 20 milioni annui, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti “de minimis”. L’art. 26, infine, promuove il lavoro agile nei Comuni montani sotto i 5.000 abitanti: le imprese che stabiliscono lo smart working come modalità ordinaria per lavoratori under 41 che trasferiscono domicilio e residenza in un Comune montano possono beneficiare di un esonero contributivo totale fino a 8.000 euro annui per gli anni 2026-2027, ridotto al 50% nel biennio 2028-2029 e al 20% nel 2030, con decrescente stanziamento fino al 2033. L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili (18,5 milioni nel 2026, 21,8 nel 2027, a scalare negli anni successivi) e non è cumulabile con altre agevolazioni contributive.