Il licenziamento via email
- 25 Settembre 2025
- Pubblicazioni
Il licenziamento, atto unilaterale recettizio, esige la forma scritta ad substantiam a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604/1966. L'atto produce effetti quando giunge all'indirizzo del destinatario, con presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. , e l'onere della prova della corretta comunicazione grava sul datore di lavoro . La giurisprudenza, pur ammettendo l'uso di strumenti informatici per la comunicazione del recesso, richiede che tali modalità offrano garanzie di paternità e ricezione dell'atto. In tale contesto, il Tribunale di Pavia, con sentenza del 9 settembre 2025, ha statuito che la comunicazione via email non integra il requisito della forma scritta qualora sia priva di sottoscrizione del datore di lavoro e manchi la prova di un accordo tra le parti sull'utilizzabilità di tale canale per le comunicazioni formali. Un licenziamento così intimato è da considerarsi inefficace, al pari di un licenziamento orale. La sanzione applicabile, indipendentemente dal regime di tutela (reale o obbligatoria), è la cosiddetta "tutela reintegratoria piena". Questa comporta l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.