Illegittimo il licenziamento della lavoratrice che ha sottratto del denaro all’azienda: fiducia non tradita
- 22 Settembre 2025
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La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25347 del 17 settembre 2025, è intervenuta su una questione che vedeva coinvolta una lavoratrice, licenziata per giusta causa, e la società datrice di lavoro. Nello specifico, alla dipendente veniva contestato di aver ricevuto importi in via provvisoria, poi rivelatisi non dovuti, e di essersi sottratta all'obbligo restitutorio, rendendo di fatto impossibile il recupero del credito. In sede di legittimità, la Corte ha confermato la sproporzionalità della sanzione espulsiva, perché la condotta colposa della dipendente non era idonea a ledere il rapporto fiduciario col datore di lavoro, tuttavia ha precisato che i Giudici di merito hanno sbagliato nel non verificare se la condotta effettivamente accertata potesse essere sussunta tra quelle previste dal contratto collettivo giornalistico e dal codice disciplinare aziendale come punibili con sanzione conservativa. Secondo la Corte di Cassazione, tale verifica era necessaria perché l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla Legge Fornero, richiede che, laddove il CCNL preveda una sanzione conservativa per la condotta contestata, debba applicarsi la tutela reintegratoria attenuata e non la sola tutela indennitaria.