Cambio appalto: l'anzianità di servizio prevale sulla

Cambio appalto: l'anzianità di servizio prevale sulla "prima assunzione"

  • 22 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 10 dicembre 2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di cambio appalto: l'esperienza professionale maturata da un lavoratore non si azzera con il passaggio a un nuovo appaltatore. Nel caso esaminato, alcuni lavoratori con oltre 30 mesi di anzianità nello stesso magazzino e con le medesime mansioni di facchinaggio, erano stati inquadrati dall'impresa subentrante al livello più basso del CCNL Pulizia Multiservizi. L'azienda li aveva infatti considerati "di prima assunzione", applicando una clausola contrattuale destinata ai soli neoassunti privi di esperienza specifica. Il Tribunale di primo grado aveva avallato questa interpretazione. Tuttavia, la Corte d'Appello ha riformato la decisione, chiarendo che il criterio determinante non è il formale cambio di datore di lavoro, ma la continuità sostanziale della prestazione e l'esperienza effettivamente acquisita. I lavoratori non potevano essere considerati "neoassunti" avendo svolto ininterrottamente le stesse attività nello stesso sito. Di conseguenza, è stato riconosciuto il loro diritto all'inquadramento nel corretto II livello del CCNL sin dall'inizio del nuovo rapporto. La pronuncia impedisce che il cambio appalto venga utilizzato per ridurre illegittimamente il livello di inquadramento e la retribuzione dei lavoratori.