Cigo: l’accordo sindacale può sorreggere più periodi di richiesta
- 19 Settembre 2025
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Una volta assolta, la procedura sindacale preventiva rispetto alla domanda della Cassa integrazione ordinaria di cui all’articolo 14 del Dlgs 148/2015 non ha scadenza e manifesta i propri effetti per tutti i periodi di richiesta, anche frazionati, rientranti nell’arco temporale ivi richiamato. È questo il principio che emerge dalla sentenza 7187 del 3 settembre emanata dal Consiglio di Stato, sezione terza. La vicenda giudiziaria muove dalla necessità di ricorrere all’ammortizzatore da parte di una società, a fronte di difficoltà finanziarie connesse sia alle vicende pandemiche da Covid-19, sia a quelle belliche per il conflitto ucraino, per una durata massima di sette settimane. L’azienda, al riguardo, aveva ritualmente stipulato un’intesa negoziale a seguito della procedura di consultazione e informazione sindacale di cui all’articolo 14 del Dlgs 148/2015, che rileva quale condizione di ammissibilità della domanda. Secondo questa disposizione, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione, su richiesta di una delle parti, deve seguire l’esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. La società, avendo ottemperato in merito, sulla base del richiamato accordo, aveva quindi richiesto, ottenendone autorizzazione dall’Inps, due tranches di Cigo per due periodi non consecutivi tra loro, nell’ambito dei quali aveva fruito di sei settimane. Aveva quindi successivamente richiesto una ulteriore settimana ricevendo il diniego dell’Istituto il quale, per detto periodo, aveva asserito il mancato assolvimento dell’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale avendo la società istante allegato documentazione inerente ad una consultazione sindacale che, a suo dire, faceva riferimento a una procedura già esaurita con l’autorizzazione delle precedenti domande. Tale tesi, sostenuta anche nel primo grado di giudizio, è stata smentita dal Consiglio di Stato sul presupposto che l’articolo 14 del Dlgs 148/2015 prevede solo una serie di adempimenti, senza attribuire alcuna scadenza alla comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative e all’accordo raggiunto con quelle che avessero inteso partecipare. Il giudicante – nel respingere l’appello dell’Inps - fatte salve altre questioni endo-processuali, in linea con le affermazioni dal Tribunale Regionale, ha osservato che, essendo stata prevista la possibilità di fruizione non consecutiva della Cigo, non poteva ritenersi esaurito l’accordo posto a fondamento della stessa avendo, peraltro, il medesimo Istituto, in termini contraddittori con le antitesi difensive espresse, già ammesso anche un secondo periodo di cassa integrazione sui presupposti del medesimo atto negoziale.
Fonte: SOLE24ORE