Dipendenti all’estero, nel Tfr retribuzione variabile e benefit alloggio e auto
- 18 Settembre 2025
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Fanno maturare il Tfr anche i trattamenti estero, l’alloggio e l’auto concessi dal datore di lavoro al proprio dipendente. La Cassazione, con ordinanza 2489/2025, conferma i criteri di maturazione del trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile soffermandosi sull’incidenza dei benefit. Detta norma prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per il coefficiente fisso di 13,5. Il Tfr è soggetto a una rivalutazione annua calcolata secondo un indice collegato l’aumento dei prezzi al consumo accertato dall’Istat. Ai fini del predetto calcolo, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua da prendere a riferimento comprende «tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese». Tale disposizione normativa è ispirata al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del Tfr, principio che può essere derogato solo dai contratti collettivi e a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la predetta deroga. Con un accordo collettivo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale o aziendale, possono essere previste delle specifiche deroghe in relazione a componenti reddituali che non devono entrare nella base di computo del Tfr. Ad esempio, è bene prevedere in un contratto collettivo che il premio variabile di produttività ovvero i servizi di welfare concessi ai dipendenti non generano Tfr. Tale deroga deve essere prevista espressamente nell’accordo in modo chiaro e specifico: accordi individuali plurimi o accordi presi con i singoli lavoratori non consentono di esercitare alcuna deroga. In assenza di deroga vale il principio generale: entrano nel Tfr tutte le somme e i valori in natura (benefit) corrisposti a titolo non occasionale. Non fanno maturare il trattamento i rimborsi spese, vista la loro natura meramente risarcitoria. Come precisato dall’Ordinanza in commento l’individuazione degli emolumenti da considerare utili ai fini del Tfr e la determinazione del loro valore sono due operazioni concettualmente, e anche temporalmente, distinte e non sovrapponibili: prima si individuano gli emolumenti di natura retributiva da inserire nella base di calcolo del Tfr sulla base di quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile e dall’eventuale contrattazione collettiva derogatoria applicata al rapporto di lavoro e solo dopo si determina il loro valore economico da far confluire nella base di calcolo. Alla luce di tale considerazione, non essendo prevista alcuna contrattazione derogatoria specifica, la Cassazione ha ritenuto che durante la permanenza lavorativa all’estero, il Tfr del dipendente doveva maturare anche in virtù dei compensi collegati all’indennità estero, alla retribuzione variabile e ai benefit alloggio, auto e tasse. In particolare, in relazione al benefit alloggio, l’ordinanza ha riconosciuto la sua natura retributiva e non risarcitoria. Tale benefit, infatti, consisteva in un emolumento erogato in via continuativa, fissa e periodica, in assenza di giustificativi di spesa, quale versamento sinallagmaticamente collegato con la prestazione lavorativa svolta all’estero, con la funzione di salvaguardare il livello retributivo del dipendente, e destinato a soddisfare esigenze abitative personali e familiari del lavoratore, e non esigenze di servizio o di rappresentanza del datore di lavoro.
Fonte: SOLE24ORE