Licenziamento e onere probatorio del datore di lavoro

Licenziamento e onere probatorio del datore di lavoro

  • 5 Ottobre 2022
  • Pubblicazioni
Con Sentenza n. 28399 del 29 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso (art. 5, Legge n. 604/1966).
In particolare, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituiscono presupposti di legittimità del recesso sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Quindi, l'onere probatorio in capo al datore di lavoro deve investire entrambi gli elementi costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso: sia le ragioni economiche, sia l'impossibilità di repêchage.