Dimissioni revocabili anche durante il periodo di prova

Dimissioni revocabili anche durante il periodo di prova

  • 16 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
Se il lavoratore in prova, dopo aver rassegnato le dimissioni, le revoca nel termine di 7 giorni previsto dalla lege, il rapporto di lavoro si ricostituisce e il datore di lavoro non può liberarsi dall’obbligo di consentirne il completamento con il mero versamento risarcitorio. L’articolo 26 del Dlgs 151/2015, a norma del quale il dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro, si applica anche al periodo di prova. La Cassazione (ordinanza 24911/2025) afferma che la tesi contraria, espressa dal ministero del Lavoro nella circolare 12/2016, secondo la quale la disciplina sulla revoca non sarebbe applicabile alle dimissioni rese durante il periodo di prova, è priva di fondamento, perché introduce un’ipotesi derogatoria che la norma non ha previsto. Il periodo di prova non è ricompreso nelle fattispecie tassative alle quali non si applica l’articolo 26 (tra cui il lavoro domestico e le dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute in sede protetta) e l’approdo ministeriale si spinge «oltre una mera attività interpretativa». Del resto, le circolari ministeriali sono atti interni all’amministrazione indirizzati nei confronti del proprio personale, ma incapaci di produrre diritto o di vincolare l’interpretazione del giudice. Anche durante il periodo di prova, quindi, se la revoca delle dimissioni interviene entro il termine di 7 giorni, il rapporto di lavoro riprende la sua piena funzionalità. La Cassazione rimarca che la finalità della disciplina sul patto di prova e di quella delle dimissioni non interferiscono una con l’altra e le due normative viaggiano su due binari paralleli. Mentre, infatti, il periodo di prova è funzionale alla tutela dell’interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro a valutarne la convenienza, la disciplina dell’articolo 26 ha lo scopo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”. In questo contesto, la revoca delle dimissioni ha uguale valore se interviene durante il periodo di prova o dopo il suo superamento, perché in entrambe le situazioni risulta soddisfatta l’esigenza di evitare abusi datoriali. Questa comune esigenza sarebbe frustrata se, alla revoca delle dimissioni in costanza del periodo di prova, non facesse seguito il ripristino del rapporto di lavoro. Per tale ragione, è da respingere la tesi contraria per cui al dipendente competerebbe unicamente un’indennità risarcitoria commisurata alla durata residua della prova. La Suprema corte rimarca che il ripristino del rapporto a seguito di revoca tempestiva delle dimissioni non pregiudica l’esperimento del periodo di prova, perché il datore sarà libero di recedere al termine dello stesso o anche anticipatamente, dopo un congruo termine idoneo a valutare le capacità del lavoratore. Non ci sono, in definitiva, basi giuridiche per affermare che, nel periodo di prova, la revoca delle dimissioni non debba comportare il ripristino del rapporto.

Fonte: SOLE24ORE