Appalto e somministrazione illecita

Appalto e somministrazione illecita

  • 15 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 496/2025, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna della RAI per interposizione illecita di manodopera, stabilendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla committente. Il caso ha riguardato un lavoratore, formalmente assunto da società appaltatrici, ma di fatto impiegato stabilmente presso gli studi televisivi della RAI, ricevendo ordini direttamente dal personale di produzione. La Corte ha qualificato l'appalto come non genuino, in violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.  L'elemento dirimente è stata la totale eterodirezione della prestazione da parte della committente. Le testimonianze hanno dimostrato che scenografi e arredatori della RAI impartivano istruzioni operative, specialmente durante le dirette, decidendo tempi, modalità e priorità del lavoro. L'appaltatore, di contro, era privo di una reale autonomia organizzativa, limitandosi a una gestione amministrativa del personale e a un formale controllo dei DPI, senza organizzare l'attività lavorativa. 
▪️ Anche gli strumenti e i materiali provenivano dalla RAI. Tale assetto configura l'appaltatore come un mero fornitore di manodopera. La sentenza ribadisce che la genuinità di un appalto si fonda su due pilastri: 
-l'organizzazione dei mezzi necessari
-l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. 
Quando il potere direttivo e organizzativo è esercitato dall'utilizzatore, si realizza una somministrazione illecita. La decisione riafferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: è l'effettivo esercizio del potere direttivo a qualificare la natura del rapporto di lavoro, indipendentemente dal nomen iuris del contratto.