Bonus psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre

Bonus psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre

  • 12 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
L’INPS, con circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l’anno 2025, a seguito dell’entrata in vigore del D.I. 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025. Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all’ISEE del richiedente. La domanda per accedere al beneficio dev’essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità: 
portale web dell’Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; 
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS. L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate, pertanto ai beneficiari della prestazione non viene accreditata alcuna somma. Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato. Inoltre, come indicato all’articolo 6, D.I. 2025, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie. Infine, si segnala che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del bonus psicologo, pertanto la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.