Lavoratori trasfertisti e lavoratori in trasferta: differenze contributive
- 11 Settembre 2025
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Con l'Ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito le differenze a livello contributivo e fiscale tra i lavoratori trasfertisti e i lavoratori in trasferta. Nello specifico, sono i commi quinto e sesto dell'art. 51 TUIR a distinguere le modalità delle trasferte, discendendone diverse conseguenze ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente: le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono infatti a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, mentre le indennità spettanti per contratto in ordine allo svolgimento dell'attività di lavoro in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito in misura pari al 50% del loro ammontare. In sostanza, il comma 5 disciplina il regime applicabile alle trasferte “tradizionali” (esentate), mentre il comma 6 il regime applicabile ai lavoratori trasfertisti abituali (tassate al 50%).