Gli optional dell’auto a carico del dipendente
- 10 Settembre 2025
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Le somme corrisposte dal dipendente per gli optional aggiuntivi installati sull’auto che gli è stata concessa in uso promiscuo non riducono il valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfettaria secondo l’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir. Pertanto, qualora l’azienda conceda il veicolo a titolo gratuito con il solo addebito degli optional al lavoratore, tali importi non incideranno sul valore del benefit auto e dovranno essere trattenuti dal netto in busta paga (o riscossi a parte). È questa la conclusione cui giunge l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 233/2025, sciogliendo un dubbio rilevante per molte imprese che gestiscono flotte aziendali. L’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir prevede percentuali predeterminate per il calcolo del fringe benefit di autoveicoli, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari a 10% per le auto elettriche, 20% per le ibride plug-in e 50% per le altre, da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico indicato nelle tabelle Aci, ai fini della determinazione del valore in natura dell’uso del mezzo. Tuttavia, tale valore, continua la norma, deve essere assunto «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente». Anche nella versione vigente fino al 31 dicembre 2024, era fissato un meccanismo di calcolo forfettario, benchè non si facesse riferimento alla tipologia di alimentazione del veicolo ma alle emissioni di anidride carbonica dello stesso. Tale regime continua ad applicarsi ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, oltre che per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, come stabilito dalla disciplina transitoria contenuta nel decreto legge 19/2025. La società istante precisa che determina forfetariamente il valore imponibile del fringe benefit sulla base delle tabelle Aci vigenti nel periodo di riferimento, mentre addebita al dipendente solo il costo degli optional in base a quanto riportato in fattura dal noleggiatore. Inoltre, aggiunge che nella circolare 326/1997 il ministero delle Finanze ha spiegato che la determinazione dell’importo imponibile è del tutto forfettaria e «prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente» (concetto ribadito nella circolare 1/E/2007). Quindi, secondo l’istante, la disposizione non precisa che le trattenute idonee a ridurre la base imponibile in capo al dipendente debbano essere effettuate a titolo di godimento del veicolo, ed esclude dal reddito imponibile qualsiasi somma trattenuta in relazione al fringe benefit, senza necessità che via sia alcun collegamento col godimento del veicolo stesso. Invece l’Agenzia sostiene che l’espressione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, coerentemente con quanto chiarito nella circolare 326/1997, «non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle Aci». Di conseguenza, se l’addebito è deducibile dal valore del benefit solo se collegato alla possibilità di utilizzare il veicolo in uso promiscuo, ne consegue che l’addebito per gli optional non incide sulla quantificazione del benefit secondo criteri forfettari. Per di più che tali optional non rientrano neppure nella base di calcolo del costo d’esercizio elaborato e indicato dall’Aci nelle relative tabelle fiscali.
Fonte: SOLE24ORE