Diritto di difesa e fascicolo investigativo

Diritto di difesa e fascicolo investigativo

  • 10 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 24558/2025 del 5.9.2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato per preteso uso abusivo dei permessi ex L. 104/92  per l’assistenza dei genitori anziani e non autosufficienti. Al Lavoratore veniva contestato – attraverso le risultanze di un’indagine investigativa -  di non aver prestato assistenza durante le ore di permesso ex L. 104/92. In sede di procedura disciplinare il Lavoratore richiedeva di visionare il fascicolo investigativo che tuttavia il datore di lavoro non metteva a sua disposizione. La Corte ha ribadito la illegittimità del licenziamento per omessa condivisione del report investigativo in fase di procedura disciplinare, e quindi prima del giudizio Secondo la Corte, la contestazione disciplinare ha la funzione di indicare il fatto contestato per consentire al lavoratore incolpato di controdedurre, mentre nel caso di specie non erano stati preindicati specificatamente i fatti addebitati. L’omessa messa a disposizione del report investigativo durante il procedimento disciplinare ma solo durante il giudizio, viola il diritto di difesa del Lavoratore, rendendo nullo il licenziamento per giusta causa. Pertanto, il datore di lavoro deve sempre specificatamente allegare i fatti nella contestazione o mettere a disposizione il fascicolo investigativo in fase di procedura disciplinare.