La vicenda trae origine dalla domanda proposta da A.A., ex coniuge di C.C., volta a ottenere una quota della pensione di reversibilità maturata a seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 18 settembre 2016. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto all'ex moglie il 20% della pensione, assegnando il restante 80% a B.B., coniuge superstite al momento della morte, secondo un criterio prevalentemente ancorato alla durata dei rispettivi matrimoni. La Corte d'appello aveva poi parzialmente modificato tale decisione, elevando al 35% la quota spettante all'ex coniuge. I giudici territoriali ritenevano infatti che, sebbene il criterio temporale della durata del matrimonio debba considerarsi preponderante, esso non sia tuttavia esclusivo, dovendo essere integrato da correttivi di carattere equitativo. In particolare, sono stati valorizzati la lunga convivenza prematrimoniale di B.B. con il de cuius (tredici anni), l'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex moglie e le condizioni economiche complessive delle parti, a conferma di un approccio volto a bilanciare gli interessi in gioco e a evitare soluzioni eccessivamente meccaniche. Avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: omessa pronuncia sulla decorrenza del diritto, erroneamente fissata dal primo grado al momento del deposito del ricorso e non dal decesso; ultrapetizione per avere la Corte territoriale quantificato in valuta la pensione; erronea valutazione dei documenti prodotti dall'INPS circa l'ammontare della prestazione; ingiustificata compensazione delle spese processuali. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 23851 del 25 agosto 2025, ha accolto il primo motivo, rilevando che l'omessa pronuncia sulla decorrenza integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e costituisce error in procedendo. Richiamando il precedente orientamento (Cass. 22259/2013), ha ribadito che, in caso di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge, il diritto alla reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, trattandosi di un diritto iure proprio con efficacia ex tunc. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata sul punto e dichiarato direttamente che la quota spettante ad A.A. decorresse dal 1° ottobre 2016, ossia dal mese successivo alla morte del de cuius. Tale puntualizzazione è di rilievo pratico, in quanto assicura la parità di trattamento tra i beneficiari e delimita chiaramente le obbligazioni dell'INPS. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte li ha invece dichiarati infondati. In proposito, ha chiarito che la quantificazione in termini di valuta operata dalla Corte territoriale costituiva un mero parametro orientativo, privo di efficacia decisoria e comunque rimesso alla determinazione dell'ente previdenziale erogatore. Parimenti, la doglianza sulla misura della pensione è stata ritenuta generica e non supportata da adeguate allegazioni, essendo la determinazione delle somme compito dell'INPS in sede amministrativa, e non del giudice. Il quarto motivo, relativo alla compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito, ma la Corte ha precisato che l'esito complessivo della lite giustificava la soluzione adottata. L'ex coniuge, infatti, pur avendo ottenuto un incremento della propria quota, non aveva visto integralmente accolte le proprie richieste. Inoltre, i giudici di merito avevano correttamente applicato criteri equitativi quali la convivenza prematrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti. In linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. 32061/2022), la compensazione delle spese è stata dunque confermata anche in sede di legittimità, estendendosi a tutti i gradi del giudizio. La Corte ha, quindi, accolto soltanto il primo motivo di ricorso, riaffermando il principio secondo cui la pensione di reversibilità decorre automaticamente dal decesso del dante causa, con efficacia ex tunc. Ha invece respinto le censure relative all'ultrapetizione e alla quantificazione in valuta, confermando la discrezionalità del giudice di merito nell'applicare correttivi equitativi nella ripartizione tra ex coniuge e coniuge superstite, e valorizzando un approccio che unisce certezza giuridica e valutazioni di equità sostanziale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL