Tempo tuta e oneri probatori

Tempo tuta e oneri probatori

  • 5 Settembre 2025
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Con l'ordinanza n. 24394/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla retribuibilità del cosiddetto "tempo tuta", chiarendo l'onere probatorio a carico del lavoratore. Il principio generale, ribadito dalla giurisprudenza, è che le operazioni di vestizione e svestizione rientrano nell'orario di lavoro e danno diritto a retribuzione quando sono eterodirette dal datore di lavoro, ad esempio per superiori esigenze di igiene e sicurezza. Tuttavia, la Corte ha precisato che, per ottenere il pagamento di un compenso aggiuntivo, non è sufficiente la mera imposizione della divisa. Il lavoratore deve allegare e dimostrare che tali operazioni si sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro registrato dalle timbrature. In altre parole, se il cambio divisa avviene dopo aver timbrato in entrata e prima di timbrare in uscita, il tempo relativo è già ricompreso nella normale retribuzione. Il diritto a un compenso ulteriore sorge solo qualora il lavoratore provi di essere stato obbligato a indossare la divisa prima dell'inizio del turno (e quindi prima della timbratura) e a dismetterla dopo la fine del turno (e dopo la timbratura in uscita). La decisione sottolinea come la mancata allegazione e prova di questa specifica circostanza precluda l'accoglimento della domanda, gravando sul dipendente l'onere di dimostrare l'eccedenza della prestazione rispetto all'orario registrato.