Molestie sul lavoro: licenziamento legittimo anche senza precedenti disciplinari
- 5 Settembre 2025
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13748/2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un dipendente per molestie sul luogo di lavoro, anche in assenza di precedenti sanzioni disciplinari. Per valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva, non si può considerare unicamente l'assenza di precedenti. È necessario, invece, un accertamento in concreto della gravità della condotta. La valutazione deve tenere conto di:
• Portata oggettiva e soggettiva: le modalità, gli effetti e l'intenzionalità del comportamento.
• Lesione della fiducia: se la condotta è idonea a far venir meno in modo irreparabile il vincolo fiduciario.
• Impatto sull'ambiente di lavoro: l'offesa alla dignità della vittima e il turbamento creato tra i colleghi. Il licenziamento, in questi casi, rappresenta anche uno strumento con cui il datore di lavoro adempie al proprio obbligo, ex art. 2087 c.c., di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti. Pertanto, una condotta grave come la molestia sessuale, anche se isolata, può giustificare il recesso immediato, poiché si pone in contrasto con i valori fondamentali dell'ordinamento e del vivere civile.