Nessuna forma tipica per la cessione del contratto di lavoro
- 2 Ottobre 2022
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Il contratto di cessione di un rapporto lavorativo dal cedente al cessionario, così come il consenso alla cessione da parte del lavoratore ceduto, non prevede il rispetto di particolari forme. In proposito la Corte di cassazione (sezione lavoro, 27681/2022 del 21 settembre) non lascia più adito a dubbi, ricordando come, per consolidata giurisprudenza, la cessione del contratto richiede l'osservanza delle forme prescritte per il contratto ceduto. Su tale presupposto, considerato che il contratto di lavoro – sia esso autonomo o subordinato – non richiede di per sé, e salvo alcune specifiche eccezioni, il rispetto di una forma tipica, lo stesso principio vale anche in caso di sua cessione. Ma vi è di più: per i giudici, se cedente e cessionario non sono tenuti al rispetto di alcuna forma specifica, il lavoratore ceduto può addirittura accordare il proprio consenso alla cessione in maniera non solo espressa ma anche tacita, purché la volontà che venga posta in essere una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro sia manifestata adeguatamente. Nella medesima occasione, la Cassazione ha ribadito che la cessione del contratto di lavoro comporta, di per sé, una sostituzione soggettiva di una delle parti del rapporto lavorativo, con conseguente trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto medesimo. Gli elementi oggettivi essenziali del rapporto, invece, restano immutati.