Nella gestione quotidiana del personale dipendente può accadere di imbattersi nella particolare fattispecie del lavoratore che utilizza sostanze stupefacenti e psicotrope. Per affrontare siffatta situazione occorre rifarsi a quanto previsto dal TU delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza (DPR 9 ottobre 1990, n. 309), oltre che da quanto previsto dal contratto collettivo applicato in azienda. In particolare, l’articolo 124 del sopracitato DPR dispone che i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l’esercizio di tale facoltà. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. Anche i lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Poiché la legge non dispone circa la durata massima dell’assenza del familiare, il Ministro del Lavoro con la circolare 164/1991 ha precisato che, nella ipotesi di riconosciuta e attestata necessità di concorso del familiare al programma terapeutico, detto periodo debba coincidere con quello dichiarato utile dal Servizio, come da relativa documentazione; in mancanza, ovvero se l’autorità sanitaria si sia limitata a certificare l’esigenza del concorso del familiare senza indicarne la durata, valgono le clausole contrattuali riferite alle aspettative per il caso in esame o, in generale, ai permessi non retribuiti. Per quanto concerne le modalità di esercizio delle suddette facoltà, gli accordi e i contratti collettivi, anche aziendali, possono disporre, ad esempio, sulle forme delle necessarie comunicazioni al datore di lavoro ovvero sulla informazione dei lavoratori riguardo alle tutele apprestate dalla disciplina. È rimessa, inoltre, alla contrattazione collettiva l’eventuale previsione di trattamenti economici durante i suddetti periodi di assenza e del periodo di assenza usufruibile dal familiare qualora il Servizio sanitario, nel richiedere il concorso, non ne abbia fissato la durata. Quanto alla sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti che si avvalgono dell’aspettativa in commento, l’articolo 124 consente il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, mentre nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. Va da sé che in tema di assunzione a tempo determinato la disciplina oggi vigente è l’art. 19, comma 1, lettera b-bis), del Dlgs 81/2015 che, quando tipizza le causali, fa riferimento alla necessità di sostituire altri lavoratori. Tuttavia, occorre prestare massima attenzione alla durata poiché, mentre il periodo di assenza legittimo è pari a un massimo di 3 anni, il contratto a termine può avere tale durata per sommatoria di più rapporti solo salva previsione più favorevole del contratto collettivo rispetto al limite dei 24 mesi. Infine, occorre tenere a mente che il lavoratore tossicodipendente che chiede il prolungamento del periodo di comporto ex articolo 124 non può limitarsi solo a dedurre uno stato di tossicodipendenza, ma deve dimostrare - come previsto come previsto dalla norma - di aver aderito ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali (Tribunale di Napoli 14 aprile 2022).
Fonte: SOLE24ORE