Lavoro intermittente: chiarimenti sulla tabella del Regio Decreto abrogato
- 2 Settembre 2025
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. 27 agosto 2025 n. 15, a seguito dell'avvenuta abrogazione del RD 2657/1923 ad opera della L. 56/2025, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante. Ci si è chiesti se la L. 56/2025 possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del DM 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. Sul punto, il Ministero ha ritenuto di confermare il proprio precedente orientamento – da ultimo ribadito nella nota prot. 1180 del 10 luglio 2025 – secondo cui la L. 56/2025 non avrebbe inciso sull'attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal DM “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale meramente materiale che, in quanto tale, cristallizza nell'atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama. Questa lettura, infatti, appare in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita dal Ministero non solo nella Cir. n. 34/2010, ma anche nella risposta ad interpello n. 38/2011 dove si era già chiarita espressamente la natura materiale del rinvio. Il precedente orientamento. La Circ. n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal DM 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al RD 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”. Le Conclusioni del Ministero. Il citato DM è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all'art. 55 c. 3 D.Lgs. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all'emanazione degli specifici decreti. Pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi in vigore nonostante l'avvenuta abrogazione del RD del 1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL