Utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/1992: rileva anche la notte
- 2 Settembre 2025
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025 ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, pur avendo beneficiato di giorni di permesso per assistere la madre disabile, aveva trascorso parte della mattinata al mare con il figlio. Secondo la Corte spetta al datore di lavoro dimostrare in modo completo e inconfutabile che il lavoratore ha utilizzato i permessi per finalità diverse da quelle assistenziali, omettendo del tutto di prestare aiuto al familiare. Nel caso di specie, l'attività investigativa si era interrotta alle ore 19:00, non potendo quindi escludere che l'assistenza fosse stata prestata nelle ore successive. Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale:
"...non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge." Di conseguenza, il permesso non impone al lavoratore di rimanere a disposizione del familiare per l'intera giornata in modo esclusivo. È consentito dedicare una parte del tempo a esigenze personali, a condizione che l'obiettivo principale dell'assistenza al disabile sia comunque garantito e realizzato. In assenza di una prova piena dell'abuso da parte del datore, e a fronte della dimostrazione del lavoratore di aver comunque prestato assistenza (nella fattispecie, nelle ore notturne), il licenziamento è stato annullato.