Un membro del Consiglio di amministrazione di una società di capitali ha promosso un giudizio, nei confronti di quest’ultima, per fare accertare la sussistenza di un preteso rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, asseritamente instaurato con la stessa. Quanto sopra sul presupposto di avere svolto, ininterrottamente a partire dal gennaio 2007, mansioni di brokeraggio assicurativo, dirigendo l’area clienti privata in condizione di monocommittenza e utilizzando in via esclusiva beni e strutture della società. Al riguardo, il Tribunale di Bari, con sentenza 3061/2025 del 14 luglio, ha evidenziato innanzitutto che, anche se l’amministratore societario svolge le sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente immedesimandosi in quest’ultimo per consentirgli di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali, ciò non esclude la configurabilità, quantomeno in astratto, tra la società e la persona fisica che la gestisce e rappresenta di un parallelo - separato e distinto - rapporto di lavoro di natura subordinata, parasubordinata o autonoma. Tuttavia, affinché i ruoli di amministratore e di lavoratore subordinato siano cumulabili, è necessario che venga accertata in modo rigoroso, con onere probatorio a carico del deducente, l’attribuzione allo stesso, in qualità di dipendente, di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, nonché l’esistenza di un vincolo di subordinazione rispetto all’organo gestorio nel suo complesso. Sotto quest’ultimo profilo, va dimostrato che il potere deliberativo, come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto, diretto a formare la volontà dell’ente, sia stato affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale e che il lavoratore, nonostante la carica sociale, sia stato, comunque, assoggettato all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, di vigilanza, di controllo e disciplinare) di un altro soggetto o degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene. Al riguardo, si deve peraltro tenere conto che il requisito della subordinazione, nei rapporti di natura dirigenziale, assume una forma attenuata, nel senso che il potere gerarchico del datore di lavoro si manifesta non in ordini specifici e reiterati, nonché in controlli continui e pervasivi, bensì nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri attribuiti al dirigente. Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, il Tribunale di Bari ha respinto la domanda proposta, nei riguardi della società, dal membro del Cda di quest’ultima, poiché l’istruttoria testimoniale non aveva dimostrato né lo svolgimento, da parte del medesimo, di mansioni diverse e di carattere dirigenziale (e, quindi, connotate da elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale) rispetto a quelle da lui espletate quale componente dell’organo gestorio, né tantomeno la sua sottoposizione, neppure in forma attenuata, a quest’ultimo.
Fonte: SOLE24ORE