Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 21864 del 29 luglio 2025 della Corte di Cassazione, una società aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente per assenza ingiustificata durante due festività infrasettimanali, ossia il 26 dicembre 2021 (Santo Stefano) ed il successivo 6 gennaio (Epifania). Il procedimento disciplinare si era concluso con l'applicazione al dipendente della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni. Il dipendente aveva impugnato la sanzione irrogata, chiedendo che venisse dichiarata nulla e, comunque, illegittima con condanna della società alla restituzione delle somme trattenute in busta paga. Questi, pur riconoscendo di non aver reso la prestazione lavorativa nei giorni indicati, sosteneva di non essere obbligato a farlo, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla L. 260/1949, come modificata dalla L. 90/1954, e l'art. 30 c. 8 del CCNL Imprese Servizi di Telecomunicazioni del 2020, applicabile al suo rapporto di lavoro. A suo parere, vi è il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, fatta salva la giustificazione di un impedimento. Il Tribunale adito aveva accolto la sua domanda, mentre la Corte distrettuale, in accoglimento del ricorso presentato dalla società ed in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto le domande avanzate dal lavoratore. Secondo la Corte d'appello il contratto individuale di lavoro conteneva la previsione, accettata dal lavoratore, di svolgere la prestazione come turnista part-time, su turni avvicendati, articolati su sei giorni alla settimana, quattro ore al giorno, volti a coprire l'intero arco delle 24 ore, sette giorni su sette, inclusi i giorni festivi. La Corte distrettuale sottolineava, altresì, che l'art. 30 c. 8 del CCNL di settore distingueva tra il lavoro festivo ordinario, riferito a quello compiuto nelle domeniche, ed il lavoro festivo dei lavoratori turnisti, per i quali il giorno festivo potrebbe coincidere sia con il giorno di riposo settimanale che con gli altri giorni riconosciuti festivi. Ad avviso della Corte, in base allo schema di turnazione accettato e sottoscritto emergeva chiaramente che, da un lato, il lavoratore si era obbligato a rendere la prestazione secondo la turnazione concordata e, dall'altro, i giorni festivi (giorni di riposo) venivano assegnati settimanalmente in modo non necessariamente coincidente con i festivi del calendario ordinario. Pertanto, la clausola del contratto individuale, letta in combinato disposto con quella del contratto collettivo, attribuiva al datore di lavoro, con il consenso dal lavoratore, il potere di richiedere la prestazione lavorativa anche il 26 dicembre ed il 6 gennaio. Di conseguenza, per la Corte d'appello, l'assenza del lavoratore nei giorni di che trattasi era stata correttamente considerata dalla società ingiustificata, legittimando così l'irrogazione della sanzione disciplinare di cui è causa. Avverso la sentenza proponeva ricorso in cassazione il lavoratore a cui resisteva con controricorso la società. La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, ha richiamato, riaffermandoli, i principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diritto al riposo nei giorni di festività infrasettimanali. In particolare, è stato ribadito che il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile e, pertanto, può essere oggetto di rinuncia sia tramite un accordo individuale con il datore di lavoro che attraverso accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali a cui egli ha conferito esplicito mandato. In tal senso, risulta sufficiente il richiamo espresso nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria, laddove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi – abbiano già considerato e bilanciato le esigenze organizzative con il diritto individuale al riposo nelle festività infrasettimanali, tenendo conto delle peculiarità del settore di riferimento (cfr. Cass. n. 29907/2021). Questo indirizzo interpretativo è stato di recente confermato dalla pronuncia n. 17383/2025 secondo la quale “con la normativa in tema di festività infrasettimanali (leggi n. 260 del 1949, n. 90 del 1954 e n. 54 del 1977), il legislatore ha inteso attribuire al lavoratore subordinato il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili conservando la normale retribuzione giornaliera”, con la conseguenza che il datore non può pretendere dal lavoratore l'espletamento della prestazione nelle predette giornate. Tuttavia, continua la pronuncia, è “possibile che le parti, di comune intesa, stabiliscano che l'attività produttiva, e quindi la prestazione lavorativa, abbiano normale corso anche nelle giornate di festività infrasettimanale”, con l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondergli, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la paga per le ore di lavoro effettivamente prestate (con la maggiorazione del lavoro festivo). Ciò in quanto “il diritto al riposo in tale giornata è rinunciabile da parte del lavoratore, a differenza del diritto al riposo settimanale che non può essere oggetto di rinuncia alcuna”. La successiva giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la L. 260/1949, così come modificata dalla L. 90/1954, è completa e autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro durante determinate festività civili e religiose, escludendo l'applicazione analogica di altre discipline. Lo stesso D.Lgs. n. 66/2003, emesso in attuazione della Dir. CE 104/1993 e della Dir. CE34/2000, nulla aggiunge alla specifica disciplina sulle festività infrasettimanali, riferendosi la normativa eurounitaria espressamente al riposo settimanale e alla possibilità che esso possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica. Pertanto, deve essere ribadito che la rinuncia al riposo in occasione delle festività è rimessa all'accordo individuale con il datore di lavoro o agli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito espresso mandato. Infine, esaminando una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio, è stato affermato che il richiamo contenuto nel contratto individuale alla disciplina prevista dal contratto collettivo è idoneo a legittimare la rinuncia del lavoratore al diritto al riposo nei giorni festivi infrasettimanali, qualora la contrattazione collettiva abbia previsto un'organizzazione del lavoro articolata sull'intera settimana, inclusi i giorni festivi. In tale contesto il diritto al riposo non è negato ma il suo godimento è rimodulato alla luce delle esigenze organizzative del settore e alla specificità della realtà aziendale. Orbene, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente applicato i succitati principi di diritto, formulando una decisione priva di vizi logici o carenze motivazionali. La Corte di Cassazione conclude, quindi, per il rigetto del ricorso presentato dal lavoratore, condannandolo alle spese processuali.
Fonte: SOLE 24 ORE