Cessione di contratto e apprendistato

Cessione di contratto e apprendistato

  • 2 Settembre 2025
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Il contratto di lavoro può essere ceduto – al pari delle altre tipologie contrattuali – seguendo quanto previsto dall’articolo 1406 del codice civile, a mente del quale ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta. Con la cessione si realizza – fermo restando il rispetto dei requisiti normativamente previsti - il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, restando invece immutati gli elementi oggettivi essenziali, realizzandosi dunque soltanto una sostituzione soggettiva nella titolarità del rapporto di lavoro. L’effetto principale della cessione del contratto è quindi la sostituzione del datore di lavoro originario con un nuovo datore di lavoro, mentre il lavoratore continua a svolgere la prestazione lavorativa alle dipendenze del cessionario senza soluzione di continuità. Il mutamento del datore di lavoro non determina la perdita dei diritti acquisiti del lavoratore, il quale conserva, infatti, il diritto a mantenere il trattamento retributivo e normativo applicato dal precedente datore di lavoro. Quanto alle tipologie contrattuali di lavoro che possono essere oggetto di cessione non si ravvisano particolari limitazioni nella norma codicistica che, per quanto concerne l’ambito giuslavoristico, consente la cessione sia dei contratti di lavoro subordinato, sia di quelli autonomi e parasubordinati. Restando nella sfera della subordinazione, particolare attenzione deve esser posta nella gestione della cessione del contratto di apprendistato che – essendo a causa mista - è caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell’apprendista di una qualificazione professionale. In particolare, anche nel caso di cessione del contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile, con passaggio del dipendente apprendista dal datore di lavoro cedente al cessionario, la gestione normativa, retributiva e contributiva, con i relativi trattamenti incentivanti già riconosciuti al cedente, viene trasferita al subentrante per il periodo residuo di durata dell’apprendistato, trattandosi della mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro. Tuttavia, con riferimento al regime contributivo tipico dell’apprendistato caratterizzato da aliquote ridotte diversificate in ragione dei requisiti dimensionali, queste non transitano automaticamente dal cedente al cessionario; quest’ultimo dovrà infatti applicare le aliquote previste per il proprio organico aziendale. Infine, quanto al piano formativo individuale dell’apprendista, occorre effettuare un’accurata valutazione sul piano formativo in essere presso l’azienda cedente, ed eventualmente rimodularlo in base alla formazione già svolta e ancora da svolgere, in modo da adattarlo alla nuova realtà d’impresa del cessionario e renderlo perfettamente congruo rispetto alla qualifica da conseguire al termine del periodo formativo.

Fonte: SOLE 24 ORE