Torna l’appuntamento annuale con la richiesta all’Inail di accentramento delle posizioni assicurative. Oggetto dell’istanza è l’accentramento, presso un’unica sede Inail, delle Pat relative a lavori a carattere continuativo:
1) classificabili alle medesime voci di tariffa,
2) svolti da uno stesso datore di lavoro in più luoghi, compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell’Istituto.
Le istanze devono essere presentate alla struttura Inail territorialmente competente entro il 15 settembre di ciascun anno e sono valide dal 1° gennaio dell’anno successivo. Pertanto, entro il 15 settembre 2025 andrà trasmessa all’Inail la richiesta di autorizzazione all’accentramento delle posizioni assicurative per l’anno 2026, da rinnovare, per gli anni successivi, entro il 15 settembre di ogni anno (circolare Inail 8 luglio 1998. n. 47). È importante sottolineare che la richiesta deve riguardare tutti i lavori classificati alla stessa voce di tariffa: l’Inail non concede infatti autorizzazioni parziali. L’accentramento delle posizioni assicurative è autorizzato in deroga al principio della competenza territoriale, applicato in via generale alla gestione degli adempimenti assicurativi. In virtù della sua natura derogatoria, l’accentramento è concesso in via eccezionale e la richiesta va adeguatamente motivata dal datore di lavoro, come espressamente prevede l’articolo 26 del decreto ministeriale del 27 febbraio 2019 - Modalità di applicazione delle tariffe 2019. Il datore di lavoro inoltre è tenuto a fornire all’Inail tutte le notizie dal medesimo richieste al fine di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro prestate, pena l’eventuale revoca dell’autorizzazione concessa. La domanda di accentramento non può riguardare lavori di carattere temporaneo esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro. Per tali lavori, dispone l’articolo 15 del decreto ministeriale del 27 febbraio 2019 - Modalità di applicazione delle tariffe 2019, il datore di lavoro è tenuto a presentare, tramite i servizi telematici dell’Istituto, la denuncia di ogni singolo lavoro e di ogni sua eventuale modifica. Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa sono inclusi in un’unica PAT gestita dalla sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta e di ciò viene data comunicazione al datore di lavoro, con provvedimento motivato. L’istanza all’accentramento presso un’unica sede Inail delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo deve essere presentata:
• alla Direzione regionale Inail competente per territorio, se l’accentramento è a carattere nazionale, interregionale o regionale;
• alla Sede provinciale Inail competente per territorio, se si chiede un accentramento a carattere provinciale.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica, il datore di lavoro potrà effettuare la comunicazione con Posta Elettronica Certificata, riportando “in allegato copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento individuato” (circolare Inail 17 gennaio 2014, n. 3). Nell’istanza, che (ricordiamo) deve specificare in modo circostanziato le ragioni alla base della richiesta, il datore di lavoro deve indicare:
• tutti i lavori in atto;
• tutti i lavori cessati nel quadriennio antecedente l’anno di presentazione dell’istanza di accentramento;
• i numeri delle posizioni assicurative interessate;
• le corrispondenti sedi dell’Inail.
La mancata o l’inadeguata motivazione comporta il rigetto dell’istanza, da comunicare al datore di lavoro. Si rammenta, da ultimo, che è possibile richiedere l’estensione del provvedimento di accentramento già concesso dall’Inail a nuove dipendenze rientranti nell’ambito territoriale del provvedimento stesso. La revoca dell’accentramento può seguire anche a specifica richiesta del datore di lavoro.
Fonte: SOLE24ORE