Trasferito a 50 km da casa: il lavoratore va risarcito se costretto a usare l’auto privata

Trasferito a 50 km da casa: il lavoratore va risarcito se costretto a usare l’auto privata

  • 1 Settembre 2025
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Il lavoratore subordinato che, a seguito di trasferimento, sia costretto a utilizzare la propria autovettura per raggiungere la nuova sede di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese sostenute, qualora dimostri che l'uso dei mezzi pubblici comporterebbe un aggravio eccessivo in termini di tempo e disagi. In tal caso, grava sul datore di lavoro, in qualità di soggetto danneggiante, l'onere di provare che il dipendente, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare o ridurre il danno ricorrendo a soluzioni alternative. In assenza di tale prova, trova applicazione il principio di cui agli articoli 2056 e 1227 c.c., con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal lavoratore. Questo è quanto è emerso con l'Ordinanza n. 18903 del 10 luglio 2025.