Premiare solo i dipendenti a tempo indeterminato: quando è lecito

Premiare solo i dipendenti a tempo indeterminato: quando è lecito

  • 1 Settembre 2025
  • Pubblicazioni
Con ordinanza del 10 luglio 2025, nella causa C-823/24, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il datore di lavoro può legittimamente riservare un premio ai soli lavoratori a tempo indeterminato laddove, rispetto ad essi, i dipendenti a tempo determinato ricevano comunque una retribuzione più elevata. La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Tribunale di Trento, verte sull'interpretazione della Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Dir. CE 70/1999.  La Direttiva europea del 1999 è volta infatti proprio ad attuare l'accordo quadro concluso tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale in materia di lavoro a tempo determinato. La succitata Clausola 4, rubricata “Principio di non discriminazione”, al punto 1 prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Nella vicenda in esame, la questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra alcuni lavoratori e un centro servizi culturali (di seguito, il “Centro”), relativamente alla mancata corresponsione di due premi di flessibilità e di un superminimo aziendale, previsti da due accordi sindacali del 2014 e del 2018. Nello specifico, i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze del Centro dal 2014 al 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato - nello specifico, contratti cd. a chiamata - e, nel mese di settembre 2020, erano stati assunti come lavoratori a tempo indeterminato; tuttavia i premi di flessibilità e il superminimo erano stati loro riconosciuti, rispettivamente, solo dal 2018 e dal 2019. Gli stessi lavoratori hanno quindi adito il Tribunale di Trento, sostenendo che riservare tali voci retributive ai soli lavoratori a tempo indeterminato costituisse una discriminazione vietata dalla Clausola. Il Tribunale ha infine deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE la questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della Clausola. La CGUE ha subito richiamato la sua giurisprudenza (in particolare, le sentenze pronunciate nelle cause C-307/05 e C-72/18), affermando che rientrano nella nozione di “condizioni di impiego”, di cui alla Clausola, i premi e gli altri elementi della retribuzione che presentano un rapporto con l'impiego dei lavoratori. La CGUE ha poi sussunto nella nozione di “condizioni di impiego” i premi di flessibilità e il superminimo aziendale oggetto della controversia nel procedimento principale, in quanto essi vengono versati al personale assunto dal Centro in ragione del rapporto di lavoro tra loro intercorrente. In seguito è stato riconosciuto, tenuto conto degli elementi forniti dal Tribunale di Trento, che i ricorrenti lavoratori a tempo determinato in realtà percepivano una retribuzione oraria – tra le altre cose, in ragione del riconoscimento in loro favore di uno straordinario forfettizzato, ossia un emolumento erogatogli indipendentemente dal fatto essi avessero effettuato o meno ore straordinarie - più elevata di quella percepita dai lavoratori a tempo indeterminato dello stesso settore (e ciò, anche computando nella retribuzione di questi ultimi i premi e il superminimo in questione). A fronte di questa decisiva circostanza, la CGUE ha ritenuto che i dipendenti a tempo determinato del Centro non fossero stati trattati, con riferimento alle condizioni di impiego, in modo “meno favorevole” a i sensi della Clausola. Per completezza, e coerentemente con quanto sopra, confermando un proprio precedente (sentenza pronunciata nella causa C-361-12) la CGUE ha ribadito che gli Stati membri, se lo desiderano, possono addirittura introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori a tempo determinato. In conclusione, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla Dir. CE 70/1999, deve essere interpretata nel senso che “essa non osta a una normativa nazionale che riserva la corresponsione di talune voci retributive ai lavoratori a tempo indeterminato, ad esclusione dei lavoratori a tempo determinato, qualora questi ultimi percepiscano una retribuzione oraria più elevata di quella percepita dai lavoratori a tempo indeterminato, anche tenendo conto, nella retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato, di tali voci retributive”.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL