Dispositivi di sicurezza utilizzabili senza accordo o autorizzazione
- 8 Agosto 2025
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I dispositivi che consentono di garantire o migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro potranno essere utilizzati senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche se dagli stessi può derivare un controllo a distanza dei lavoratori. L’articolo 5 del disegno di legge contenente misure di semplificazione per le imprese, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, prevede infatti la modifica dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che regola l’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo. Il Ddl cancella gli strumenti «per la sicurezza sul lavoro» dall’elenco di quelli per cui è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Inl. E, contemporaneamente, modifica il comma 2 che oggi esclude dall’accordo o dall’autorizzazione, gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa nonché quelli di registrazione degli accessi e delle presenze. Infatti, in base al Ddl in tale comma rientreranno anche gli strumenti, i dispositivi e le attrezzature «funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro». Non si introduce comunque un utilizzo senza vincoli, perché restano valide le prescrizioni contenute nel comma 3 e cioè che le informazioni derivanti dall’utilizzo di tali dispositivi possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione ai lavoratori sulle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli. Inoltre va rispettata la normativa sulla privacy. Lo stesso Ddl interviene anche sulle modalità di erogazione della formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso (articolo 45 del Dlgs 81/2008 - Testo unico sicurezza sul lavoro) estendendo il campo dei soggetti formatori. Il Dlgs 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, in base all’articolo 18, comma 1 lettera b, ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati, tra l’altro, del “pronto soccorso” mentre, in base all’articolo 45, comma 2, tali lavoratori devono ricevere specifica formazione e aggiornamento periodico, secondo quanto richiesto dal tuttora vigente Dm 388/2003. L’articolo 3 di quest’ultimo decreto stabilisce che la formazione dei lavoratori designati è erogata da medici che, nello svolgimento della parte pratica della formazione, possono avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Il disegno di legge interviene direttamente sull’articolo 45 del Dlgs 81/2008 aggiungendovi il comma 1-bis il quale, integrando l’articolo 3 del Dm 388/2003, stabilisce che «nello svolgimento della formazione dei lavoratori, il medico può avvalersi, anche per la parte teorica della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo». Dalla circostanza che il disegno di legge interviene direttamente nel testo unico appare evidente la finalità del legislatore di limitare l’estensione della formazione ai lavoratori addetti al pronto soccorso al personale infermieristico, anche per la parte teorica oltre che pratica, restando così inalterato il quadro normativo del Dm 388/2003.
Fonte: SOLE24ORE