Attività analoghe pregresse non invalidano il contratto di apprendistato
- 8 Agosto 2025
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La Corte d’appello di Genova, con sentenza 174/2025, ha affermato che, per ritenere illegittimo un contratto di apprendistato, non è sufficiente aver già svolto attività analoghe anche presso altri datori di lavoro, ma occorre dimostrare con precisione che le esperienze lavorative pregresse rendano superfluo il percorso formativo che caratterizza detta tipologia contrattuale. Ha, inoltre, statuito che l’onere di dimostrare lo svolgimento del lavoro straordinario è in capo al prestatore e deve esser assolto con prove rigorose. Una lavoratrice, con mansioni di parrucchiera, ha impugnato il contratto di apprendistato, chiedendone la nullità e la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento delle differenze retributive e anche degli straordinari non pagati. La lavoratrice ha sostenuto, innanzitutto, di aver già maturato sufficiente esperienza nel settore, ritenendo, quindi, del tutto ingiustificata la stipulazione di un contratto di apprendistato. Tuttavia, la Corte, a conferma della statuizione di primo grado, ha affermato che risultava documentalmente che le esperienze lavorative precedenti fossero di tipologia variegata – un tirocinio part-time, un apprendistato di pochi mesi, due contratti a termine che prevedevano mansioni o inquadramenti diversi rispetto a quelli di causa – e, comunque, si evinceva per tabulas che la lavoratrice non avesse svolto le medesime attività di cui all’impugnato contratto di apprendistato per il minimo tempo utile all’apprendimento, identificato dal Ccnl di settore in 36 mesi. In ragione di tali considerazioni, il collegio genovese ha confermato la regolarità del contratto di apprendistato, con rigetto, sul punto, dell’impugnativa della lavoratrice. Sul tema degli straordinari, la Corte, respingendo il relativo motivo d’appello, ha sottolineato che la lavoratrice non ha assolto al proprio onere probatorio, essendo insufficiente e inidonea la produzione, a tale scopo, di una registrazione audio contenente un’affermazione non univocamente interpretabile del datore di lavoro; tanto più in assenza di ulteriori rilevanti e adeguate prove. Così come, parimenti, sono state ritenute inidonee e insufficienti le dichiarazioni testimoniali della madre e dell’ex fidanzato dell’apprendista, in quanto smentite da altri testimoni e comunque basate solo su quanto appreso dall’apprendista stessa (testimonianze de relato actoris) e non frutto di una conoscenza direttamente acquisita.
Fonte: SOLE24ORE