Il sistema di sostegno alle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia ha subito nel corso degli anni un'evoluzione normativa culminata con l'introduzione del cd. "bonus asili nido" previsto dall'art. 1 c. 355 L. 232/2016. Tale contributo è destinato alle famiglie per sostenere i costi relativi alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per garantire forme di assistenza domiciliare ai bambini di età inferiore ai tre anni affetti da gravi patologie croniche. Le recenti modifiche introdotte durante l'iter di conversione in legge del cd. Decreto Economia (DL 95/2025) circoscrivono l'ambito dei servizi educativi che possono beneficiare del bonus e introducono una semplificazione burocratica di rilievo. Quadro normativo ed evoluzione della disciplina. L'art. 1 c. 355 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha introdotto, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, un sistema di voucher destinato al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. La misura originariamente prevedeva l'erogazione di un buono dell'importo di 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018. A decorrere dall'anno 2019, il legislatore ha operato una prima importante rivalutazione dell'importo, elevando il bonus a 1.500 euro su base annua. Successivamente, con decorrenza dall'anno 2020, è stato introdotto un sistema di incrementi graduati in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha ulteriormente potenziato la misura, prevedendo per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro un incremento del contributo elevato a 2.100 euro, determinando così un beneficio complessivo di 3.600 euro annui. È opportuno rammentare che la legge di bilancio 2025 (art. 1 c. 209-211 L. 207/2024) ha introdotto due rilevanti modifiche alla disciplina in esame:
l'esclusione delle somme corrisposte a titolo di assegno unico universale (AUU) dalla determinazione dell'ISEE minorenni rilevante per l'accesso al bonus;
la soppressione del requisito relativo alla presenza nel nucleo familiare di almeno un ulteriore figlio di età non superiore a dieci anni per fruire della maggiorazione del bonus, pari a 2.100 euro, destinata ai nuclei con ISEE inferiore a 40.000 euro.
Spese per le quali è possibile presentare la domanda.
L'istanza per il contributo può essere presentata per le seguenti tipologie di spesa:
costi sostenuti per il versamento di rette riguardanti la frequentazione di asili nido pubblici e privati muniti di autorizzazione (ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017); per tale ipotesi il beneficio viene denominato "contributo asilo nido";
supporto domiciliare destinato a bambini di età inferiore ai tre anni, portatori di gravi patologie croniche (ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017) definito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione". Il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che si fa carico dell'onere economico relativo al pagamento della retta; invece, il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione" deve essere richiesto dal genitore che convive con il figlio e ha residenza abituale nello stesso comune (art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). L'INPS ha precisato che i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del “contributo asilo nido” non possono contemporaneamente richiedere il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione". Definizione dei servizi ammissibili. La Circolare INPS n. 60 del 2025 ha altresì fornito importanti chiarimenti in ordine alla definizione delle strutture ammissibili al beneficio:
per "asili nido pubblici" si intendono le strutture educative gestite da amministrazioni pubbliche, destinate ai bambini fino al compimento dei tre anni di età, disciplinate dal legislatore nazionale, regionale e locale.
per "asili nido privati autorizzati" si intendono invece le strutture in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento rilasciata dalla Regione o dall'Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative.
La struttura INPS territorialmente competente deve verificare il possesso dell'autorizzazione rivolgendosi alla Regione o all'Ente locale che ha emesso il provvedimento. Risultano espressamente esclusi dal bonus i servizi all'infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido, quali ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi e baby parking, per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati. La norma di interpretazione autentica. L'articolo 6-bis inserito nel corso dell'esame parlamentare per la conversione in legge del DL Economia, stabilisce che l'art. 1 c. 355 L. 232/2016 debba interpretarsi nel senso che le rette ammissibili sono relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 c. 3 lettere a), b) e c) numeri 1) e 3) del D.Lgs. 65/2017. Tale decreto articola i servizi educativi per l'infanzia in tre macro-categorie:
nidi e micronidi: accolgono bambini tra tre e trentasei mesi di età, con modalità organizzative diversificate, assicurando il pasto e il riposo e operando in continuità con la scuola dell'infanzia;
sezioni primavera: accolgono bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età, favorendo la continuità del percorso educativo da zero a sei anni;
servizi integrativi: si distinguono in spazi gioco (per bambini da dodici a trentasei mesi), centri per bambini e famiglie (dai primi mesi di vita con adulto accompagnatore) e servizi educativi in contesto domiciliare (da tre a trentasei mesi). Risultano quindi esclusi dall'ambito di applicazione del bonus i centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile (art. 2 c. 3, lett. c) n. 2)).Trattandosi di una norma di interpretazione autentica ha effetto retroattivo. Si rileva, infine, che la circolare INPS n. 60 del 2025 non fa espresso riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 c. 3 D.Lgs. 65/2017, richiamate dalle disposizioni interpretative. Tale disallineamento potrebbe generare incertezze applicative, pertanto è plausibile attendere ulteriori chiarimenti al riguardo. Domanda pluriennale. Il secondo comma del nuovo articolo 6-bis introduce anche una significativa semplificazione procedurale: a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici, se accolta, produrrà effetti anche per gli anni successivi, previa verifica dei requisiti, prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare e fermo restando l'obbligo di trasmettere annualmente la documentazione comprovante la frequenza dell'asilo. Al riguardo si rammenta che la corresponsione del beneficio cessa qualora venga meno uno dei presupposti normativamente previsti per l'accesso al contributo quali, a titolo esemplificativo, la perdita della dimora abituale nel territorio italiano, il decesso del soggetto richiedente, la decadenza dalla titolarità della responsabilità genitoriale, l'attribuzione in via esclusiva dell'affidamento del minore al genitore diverso da quello istante, l'affidamento del minore a soggetti terzi, il provvedimento sfavorevole dell'autorità giudiziaria che comporta la cessazione dell'affidamento preadottivo secondo quanto disposto dall'art. 25 c. 7 L. 184/1983. In presenza di tali circostanze, l'INPS procede alla sospensione dell'erogazione del contributo con decorrenza dal mese successivo all'effettiva conoscenza dell'evento che determina la perdita del diritto.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL