Bonus «esteri» tassati nello Stato di residenza
- 8 Agosto 2025
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Dietrofront delle Entrate con la risposta a interpello 199/2025 rispetto alla precedente 81/2025 del 25 marzo scorso. Nella prima risposta l’Agenzia aveva affermato che, a fronte del vesting del bonus sul reddito di lavoro dipendente maturato progressivamente (fra Uk e Italia) la tassazione seguiva tale vesting. Adesso, con la 199/2025 tornano su un sentiero classico, per cui si guarda alla percezione del reddito di lavoro dipendente (che va per cassa) e alla residenza fiscale della persona all’atto di tale percezione. Per cui, essendo il dipendente nuovamente residente in Italia dal 2024, c’è concorrenza alla tassazione anche del nostro Paese, con il meccanismo del credito d’imposta estero che evita la doppia tassazione. Il dipendente che ha maturato il bonus ha lavorato prima in Uk e poi, dal 18 dicembre 2023, presso la stabile organizzazione italiana del gruppo, essendo quindi dal 2024 residente in Italia:
a febbraio 2024 ha percepito il bonus maturato negli anni 2021-2023 già tassato nel Regno Unito;
a febbraio 2025 gli viene corrisposto il bonus 2022-2024 che è di competenza 2/3 Uk e 1/3 Italia;
a febbraio 2026 gli verrà corrisposto il bonus 2023-2025 che è di competenza 1/3 Uk e 2/3 Italia;
a febbraio 2027 gli verrà corrisposto il bonus 2024-2026 tutto di competenza italiana.
Con la risposta 199/2025 l’Agenzia rettifica il tiro rispetto alla 81/2025. Ricorda che per il reddito di lavoro dipendente si guarda all’anno della percezione anche per la componente variabile dei bonus. Poiché all’atto della percezione il dipendente è residente in Italia (lo è dal 2024), di fatto i bonus vanno assoggettati a tassazione nel nostro Paese. Poi entra in gioco la convenzione Italia Regno Unito per i bonus percepiti nel 2024 e riferiti a un vesting che è stato tutto inglese e per quelli percepiti nel 2025 e 2026 in cui i bonus sono maturati parte all’estero e parte in Italia. La regola, sancita dall’articolo 15 della convenzione, prevede una potestà impositiva esclusiva dello stato di residenza (l’Italia) e ammette una potestà concorrente dello stato della fonte (Uk) per l’attività lavorativa ivi svolta. Anche in base al commentario, per i redditi (bonus) maturati in uno Stato che è differente da quello di residenza in cui sono tassati all’atto della percezione, ci sarà tassazione concorrente anche dello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa. Il Paese di residenza dovrà poi eliminare la doppia imposizione. Come conseguenza di ciò, la stabile organizzazione dello Stato di residenza, cioè l’Italia, tasserà sia i bonus erogati dal datore Uk sia quelli erogati dalla medesima stabile organizzazione. Se pertanto la branch italiana in base alla precedente risposta 81/2025 non abbia assoggettato a ritenuta i bonus erogati dal datore Uk per il periodo 2021-2023, dovrà farlo, ma senza applicazione di sanzioni e interessi vista quella risposta e il cambio di impostazione odierno. La rettifica torna quindi a ribadire la centralità dello Stato di residenza all’atto della percezione del reddito di lavoro dipendente, in linea con le precedenti risoluzioni 92/2009 e interpello 783/2021, come da più parti osservato. È fuor di dubbio che le aziende debbano gestire queste situazioni con la massima attenzione, visto che, come in questo caso, si possono verificare anche cambi di impostazione in itinere, che complicano ulteriormente il quadro.
Fonte: SOLE24ORE