Dal 2026 la domanda per il bonus asilo nido si effettuerà una volta sola e rimarrà valida per gli anni seguenti, se la verifica dei relativi requisiti avrà esito positivo e verranno prenotate le mensilità per ogni anno. Questa la conseguenza dell’articolo 6-bis introdotto nel decreto legge 95/2025 in fase di conversione al Senato. Il testo dovrà ora ricevere il via libera dalla Camera. Il nuovo articolo contiene anche una norma di interpretazione autentica (con effetto retroattivo) su quali siano le strutture, pubbliche e private in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, per cui si può chiedere il bonus al fine di pagarne le rette. Si deve far riferimento all’elenco contenuto nell’articolo 2 del decreto legislativo 65/2017. Delle tipologie di strutture individuate da tale norma, ora si precisa che non danno diritto al bonus i «centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile». Nella circolare 60/2025, relativa alla versione più recente del bonus, Inps ha indicato che «sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi, baby parking, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido». Per effetto della precisazione inserita nel decreto legge 95/2025, il bonus è fruibile a fronte della frequenza di:
nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e assicurano il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;
sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età;
spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. Il bonus asilo ha un importo differenziato in base all’anno di nascita del bambino e alla condizione economica della famiglia di appartenenza. Per i nati entro il 2023, vale:
3.000 euro all’anno a fronte di Isee minorenni fino a 25.000,99 euro;
2.500 euro con Isee da 25.001,00 a 40.000,00 euro;
1.500 euro con Isee superiore a 40.000,00 euro o assente, difforme, discordante, non calcolabile.
Per i nati dal 2024, il valore è:
3.600 euro all’anno con Isee fino a 40.000,00 euro;
1.500 euro in tutti gli altri casi
Fonte: SOLE24ORE