Tassate le indennità conferite in welfare

Tassate le indennità conferite in welfare

  • 31 Luglio 2025
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Nella risposta a interpello 195/E del 30 luglio 2025 l’agenzia delle Entrate è nuovamente chiamata ad esprimersi sulla possibilità di esentare da imposizione benefit ricevuti da dipendenti in sostituzione di erogazioni monetarie. Nel caso di specie, la Società istante rappresenta che, in esecuzione di una specifica previsione del nuovo Ccnl applicato, ha sottoscritto un accordo sindacale che a decorrere dal 2025 concede ai dipendenti la possibilità di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti a «indennità obsolete». Secondo il datore di lavoro tale previsione, essendo destinata ai soli percettori delle predette erogazioni soppresse, è in grado di individuare una categoria omogenea di lavoratori, utile a integrare uno dei requisiti richiesti dalle norme che disciplinano il regime di esclusione o di parziale concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di alcuni benefit; in aggiunta, i corrispondenti benefit ricevuti dai dipendenti optanti non assumerebbero «una connotazione strettamente reddituale in quanto si tratta di utilità ulteriori accordate [...] a seguito della soppressione di precedenti indennità aventi, quelle sì, finalità retributive ma che per la loro obsolescenza sono state con accordo sindacale eliminate dalla ordinaria retribuzione». Diverso il parere delle Entrate, che in continuità con la prassi formatasi nel corso degli anni su tale materia ricordano come eventuali pattuizioni che prevedano la sostituzione di componenti retributive imponibili con beni e servizi detassati, comportino comunque l’assoggettamento ad imposizione di questi ultimi, non potendosi applicare le disposizioni agevolative dell’articolo 51 del Tuir. Tali schemi negoziali, infatti, potrebbero determinare «un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione». E questo vale anche nell’ipotesi in cui un piano di welfare aziendale dovesse essere alimentato da somme che costituiscono retribuzione fissa o variabile dei dipendenti, fatta salva la possibilità - in quanto normativamente disciplinata - di sostituzione tra premi di produttività e benefit, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge 208/2015. Nel caso di specie l’Agenzia supporta il proprio punto di vista evidenziando come l’accordo sindacale «più che consentire l’accesso, in favore della generalità dei dipendenti, a beni e servizi connotati da particolare rilevanza sociale, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione ritenute obsolete»; e ciò appare confermato anche dalla disposizione che prevede che ai dipendenti che non hanno espresso la propria preferenza per la corresponsione delle indennità obsolete sotto forma di welfare aziendale, verrà erogata in sostituzione delle stesse una somma pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni. La posizione dell’Amministrazione finanziaria su tali temi appare consolidata e deve richiamare l’attenzione di quanti sono coinvolti nella definizione e implementazione di piani di welfare aziendale, dato che una non corretta valutazione dei requisiti legittimanti il trattamento fiscale e contributivo agevolato potrebbe esporre azienda e dipendenti ad indesiderati effetti di attrazione ad imposizione dei benefit erogati.

Fonte: SOLE24ORE