Apprendistato e formazione continua per la sua legittimità

Apprendistato e formazione continua per la sua legittimità

  • 31 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
Con la recente sentenza n. 591/2025 il Tribunale di Treviso ha stabilito un importante principio sulla conversione del contratto di apprendistato, analizzando le conseguenze della mancata erogazione della formazione. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva impugnato il contratto di apprendistato lamentando il fatto che il piano formativo fosse un semplice allegato al contratto di apprendistato, la genericità dello stesso formativo e l'assenza di formazione. Il Giudice ha inizialmente escluso la nullità del contratto sin dall'origine, ritenendo che la parziale genericità del piano formativo fosse stata colmata dalla formazione effettivamente documentata e sottoscritta dalla lavoratrice nei primi tre mesi del rapporto e che non rilevasse che il piano formativo fosse un allegato, debitamente sottoscritto, del contratto. Tuttavia, il punto cruciale della decisione risiede nella successiva e prolungata assenza di formazione. A fronte di un apprendistato della durata di 30 mesi, il Tribunale ha accertato che, dopo i primi tre mesi, non vi era prova di alcuna ulteriore attività formativa.  La parte datoriale, infatti, non è stata in grado di documentare per iscritto la prosecuzione del percorso formativo. Questa inadempienza, di cui non è stata ammessa la prova per testimoni, ha di fatto snaturato la causa mista (lavoro e formazione) tipica del contratto di apprendistato. Di conseguenza, il Giudice ha statuito che l'assenza di formazione ha comportato la trasformazione del rapporto in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, non dall'inizio, ma a partire dal momento in cui la formazione è di fatto cessata. La sentenza ha quindi condannato il datore di lavoro a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive maturate tra quanto percepito come apprendista e quanto spettante per l'inquadramento superiore dal termine della documentata formazione fino al termine del periodo di apprendistato.