Auto aziendali, calcolo del valore normale solo con chilometri effettivi

Auto aziendali, calcolo del valore normale solo con chilometri effettivi

  • 30 Luglio 2025
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Il valore del fringe benefit delle autovetture immatricolate entro il 2024 e assegnate o riassegnate, con contratti stipulati o con consegna materiale del veicolo, dal 1° luglio 2025, deve essere determinato secondo il criterio del “valore normale” indicato all’articolo 51, comma 3 del Tuir e, dunque, mediante quantificazione analitica. In generale, tale metodo deve essere applicato laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfettario per la valorizzazione del benefit, come chiarito dall’agenzia delle Entrate (circolare 10/E/2025 e risoluzione 46/E/2020).Si tratta di casistiche ricorrenti, ad esempio relativamente alle autovetture immatricolate nel 2024 e acquisite tramite leasing, noleggio o in proprietà con consegna all’azienda a partire da luglio 2025. Ancora più frequente è il caso delle autovetture immatricolate nel 2024, o in anni precedenti, da riassegnare a partire da luglio 2025, a seguito della restituzione da parte di dipendenti dimissionari o in pensionamento; circostanza che si ripeterà anche negli anni a venire. In sostanza, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando, quindi, dal relativo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. Operativamente, è necessario individuare criteri idonei ed elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per dimostrare - anche in caso di verifiche fiscali - il valore del benefit relativo all’effettiva quota di uso personale del mezzo. In via informale, in occasione di Telefisco 2021 l’agenzia delle Entrate ha suggerito che «dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro (che quindi costituisce il valore normale lordo, ndr) debba essere scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro». Sul piano delle percorrenze aziendali, rientrano sia gli spostamenti all’interno del Comune dove si trova la sede di lavoro che all’esterno. Tuttavia, per alcuni driver con lunghe percorrenze aziendali, ad esempio per le figure commerciali, questa formula (differenza tra valore normale lordo e indennità chilometrica per percorrenze lavorative) potrebbe non essere adatta allo scopo, potendo risultare di valore negativo, pur in presenza di un certo uso personale del veicolo. In questi specifici casi, il valore fiscale del benefit potrebbe essere ottenuto dal valore normale lordo rapportato alla percentuale di utilizzo privato, eventualmente calcolata come differenza tra la percorrenza totale e quella aziendale, ossia secondo la seguente formula: valore del benefit = (km personali / km totali) × valore normale lordo. Non sembra invece consentito forfettizzare la quota di utilizzo a fini aziendali facendo riferimento al numero di giorni lavorativi settimanali (ad esempio 5 su 7) e, di conseguenza, determinare il valore del benefit applicando la quota residua di utilizzo personale (ad esempio 2/7) al valore normale lordo. È dunque opportuno tenere un registro delle percorrenze aziendali, così da documentare l’effettivo utilizzo lavorativo del veicolo ed evitare, in caso di contestazioni da parte del Fisco, che il benefit venga tassato sull’intero valore normale lordo, al pari di quanto accade per i veicoli concessi in uso esclusivamente privato (personale e/o familiare). Qualora l’autovettura sia di proprietà dell’azienda, per l’individuazione del valore normale lordo si dovrebbe poter fare riferimento ai canoni derivanti da preventivi richiesti alle società di noleggio o leasing per lo stesso tipo di modello. In conclusione, le aziende dovranno porre particolare attenzione al calcolo e alle ricadute fiscali, previdenziali e, se previsto, all’impatto del riaddebito del fringe benefit. Tali elementi, infatti, variano sensibilmente tra i diversi dipendenti e possono influire in modo rilevante sulla retribuzione netta in busta paga, al punto da rendere necessarie politiche aziendali correttive di riequilibrio.

Fonte: SOLE24ORE