Ricollocazione rafforzata per i somministrati a tempo indeterminato

Ricollocazione rafforzata per i somministrati a tempo indeterminato

  • 30 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
Nel contratto collettivo nazionale di lavoro appena rinnovato dalle associazioni di rappresentanza delle agenzie per il lavoro (Assolavoro e Assosomm) e le organizzazioni sindacali di settore (Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, UilTemp), trova ancora posto, seppure in versione rinnovata, un istituto molto importante per tutti gli assunti a tempo indeterminato dalle agenzie: la procedura di ricollocazione. Quella che fino a ieri era conosciuta come procedura per «mancanza di occasione di lavoro» cambia nome — e, in parte, contenuto — per evidenziare con maggiore forza il suo scopo prioritario: favorire il reinserimento lavorativo delle persone, non solo prendere atto della carenza di missioni. Tale procedura, nata su base contrattuale da molti anni, ha lo scopo di “congelare”, per un certo periodo, il rapporto di lavoro alla ricerca di nuove opportunità, evitando forme traumatiche di cessazione. Il nuovo articolo 25 del Ccnl regola in maniera puntuale questo istituto, che può essere attivato quando un lavoratore a tempo indeterminato rimane privo di missione. La nuova disciplina, in continuità con le esperienze precedenti, cerca di conciliare l’interesse alla stabilità del lavoratore con la flessibilità strutturale che caratterizza il lavoro in somministrazione. Rispetto alla versione del 2019, l’istituto si distingue oggi per la maggiore finalità occupazionale e per una scansione più certa dei tempi. La procedura si apre con la comunicazione della situazione al fondo Forma.Temp, chiamato a gestire il finanziamento del percorso, che può comprendere anche un’indennità economica da corrispondere al lavoratore per tutta la durata della procedura. Tale indennità, pari a 1.150 euro lordi al mese per un full time, non è più obbligatoria: può essere riconosciuta su base volontaria, per accompagnare attivamente il processo di ricollocazione, ma non rappresenta più un automatismo contrattuale. La durata ordinaria della procedura è di 180 giorni, estendibile in casi specifici (per esempio a fronte infortuni durante la missione). L’attivazione può avvenire dal giorno successivo alla fine della missione, ma è esclusa se il rapporto a tempo indeterminato ha avuto durata inferiore a sei mesi, salvo deroghe. La vera novità riguarda l’articolazione del percorso di ricollocazione: l’agenzia, d’intesa con il lavoratore e con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, deve elaborare un bilancio delle competenze e proporre un progetto di formazione finalizzato alla rioccupazione. Il progetto deve essere formalizzato in un accordo entro 90 giorni, con indicazione di ambito territoriale, competenze, attività formative e concrete possibilità di ricollocazione. In assenza di accordo, l’agenzia è comunque tenuta a motivare il dissenso. La procedura può essere sospesa per cause giustificate (nuove missioni, aspettativa, forza maggiore) ma riprende alla cessazione dell’impedimento. Si conclude positivamente se si individua una missione di almeno quattro mesi. In caso contrario, può portare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o chiudersi anticipatamente per mancato accordo o assenza del tavolo sindacale. La nuova disciplina supera le ambiguità della versione precedente: introduce tempi certi, impone obblighi di confronto sindacale, valorizza la finalità occupazionale dell’intervento e distingue nettamente tra fase economica e percorso di formazione e reinserimento. Le agenzie non possono più attendere passivamente una nuova missione: sono chiamate a costruire un percorso concreto e attivo di ricollocazione, insieme al lavoratore. Un cambio di prospettiva che responsabilizza tutte le parti coinvolte e può contribuire ad accorciare i tempi della transizione. In questa ottica, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, previsto dalle parti come ipotesi applicabile alla fine della procedura e in caso di suo insuccesso, si configura come misura residuale, da utilizzarsi solo nel caso di mancata ricollocazione del lavoratore somministrato.

Fonte: SOLE24ORE