sicurezza: inosservanza cautele infortunistiche
- 26 Settembre 2022
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33548 del 16 settembre 2022, ammette responsabilità colposa non solo in presenza di oggettiva violazione delle norme cautelari, ma anche dalla concreta possibilità dell’agente di pretendere l’osservanza della regola stessa, ossia nell’esigibilità del comportamento dovuto. Nel caso di specie si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale «di posizione», tale da sconfinare in responsabilità oggettiva, in luogo di una invece fondata sull’esigibilità del comportamento dovuto. Pertanto, la Corte ha ammesso concorrente responsabilità del datore di lavoro con quella del costruttore, nel caso di evento dannoso cagionato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina. Grava, infatti, sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che siano deputati all'utilizzo delle predette macchine e di adottare tutti gli strumenti provenienti dalla tecnologia al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.