La sentenza 593/2025 dell’11 luglio della Corte d’Appello di Catania offre un’interessante applicazione dei principi consolidati in materia di validità dei patti di non concorrenza post-contrattuali, confermando l’orientamento della Cassazione sulla necessaria proporzionalità tra limitazioni imposte al lavoratore e corrispettivo pattuito. Il caso trae origine dalla controversia tra una società di sviluppo software e un ex dipendente, assunto nel 2012 che aveva ricoperto nel tempo ruoli via via più qualificati, da supporto informatico fino a product manager. Al momento delle dimissioni (aprile 2020), il lavoratore era vincolato da un patto di non concorrenza della durata di 18 mesi, con divieto di svolgere, su tutto il territorio nazionale, attività di sviluppo software su piattaforme Microsoft .NET e Apple iOS, dietro corrispettivo di 150 euro mensili. Nel maggio 2021, l’azienda accertava che l’ex dipendente aveva intrapreso una collaborazione con una società concorrente, fondata da altri ex dipendenti della stessa datrice e operante nello stesso ambito tecnico e territoriale. Di qui la richiesta giudiziale di accertamento della violazione del patto e la conseguente condanna al risarcimento, pari alla penale pattuita e alla restituzione del corrispettivo già versato, oppure, in subordine, la sola ripetizione di quanto erogato per effetto del patto. All’esito del primo grado di giudizio, il Tribunale di Catania aveva ritenuto nullo il patto di non concorrenza per contrasto con l’art. 2125 c.c., ravvisando un’eccessiva genericità dell’oggetto, una compressione sproporzionata della libertà professionale e un corrispettivo del tutto inadeguato (€ 150 mensili). Per l’effetto, ha accolto la domanda subordinata e condannato il lavoratore alla restituzione delle somme ricevute. La Corte d’Appello ha confermato integralmente questa decisione, respingendo sia l’appello principale del lavoratore sia quello incidentale della società. In particolare, il Collegio ha condiviso il giudizio di nullità del patto, osservando che il divieto imposto (“sviluppo di applicazioni software e componenti software per applicativi industriali, applicativi web, applicativi grafici”) – benché formalmente delimitato – risultava nella sostanza eccessivamente ampio, impedendo al lavoratore ogni concreta possibilità di esercitare la propria professionalità sul territorio nazionale. Inoltre, la Corte riteneva che la previsione contrattuale fosse stata redatta in termini tali da escludere qualsiasi forma di attività, anche mediata o indiretta, nel vasto mondo dello sviluppo software, rendendo di fatto il lavoratore inattivo per un anno e mezzo. In questo contesto, il compenso pattuito (€ 150 mensili) appariva manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio imposto, tale da determinare la nullità integrale della clausola. Quanto alla pretesa del lavoratore di qualificare le somme percepite come retribuzione ordinaria, essa è stata ritenuta inammissibile perché tardivamente proposta e in ogni caso irrilevante, trattandosi di un pagamento effettuato in esecuzione di un patto nullo e dunque soggetto a restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c. In tale ottica, anche la tesi difensiva secondo cui il lavoratore avrebbe comunque “eseguito” il patto astenendosi dal porre in essere condotte concorrenziali non è stata condivisa dalla Corte. Al riguardo è stato affermato che la prestazione eseguita in forza di un contratto nullo non è idonea a giustificare la ritenzione del corrispettivo. Né può ammettersi, in fase avanzata del giudizio, una diversa qualificazione del corrispettivo come retribuzione ordinaria, trattandosi di allegazione nuova e tardiva. In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Catania si pone in linea con il consolidato orientamento di legittimità, ribadendo che la validità del patto di non concorrenza richiede non solo il rispetto formale dei requisiti previsti dall’art. 2125 c.c., ma anche un attento bilanciamento tra vincoli e contropartite economiche. La previsione di compensi inadeguati, simbolici o sproporzionati, travolge l’intero accordo, così come l’eccessiva genericità del divieto – che, come nel caso di specie, si estendeva a un’ampia gamma di attività nel settore informatico e a ogni forma diretta o indiretta di partecipazione – con conseguente nullità radicale, obbligo restitutorio e inefficacia delle eventuali clausole penali.
Fonte: SOLE24ORE